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Norme Codice della strada e trasporti Consumatori

D.M. 2023 Modalità di comunicazione dei prezzi del carburante per autotrazione

Redazionedi Redazione28 Febbraio 2024Aggiornato il:28 Febbraio 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero Delle Imprese e del Made In Italy 31 marzo 2023

(Gazz. Uff. 22 maggio 2023, n. 118)

Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.

Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) esercenti: coloro che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile;
b) self-service: modalità di distribuzione che prevede l’erogazione del carburante a cura dell’utente;
c) servito: modalità di distribuzione che prevede l’erogazione del carburante a cura del personale addetto all’impianto;
d) comunicazioni volontarie di prezzo per i carburanti speciali e per le modalità di vendita diverse dal self-service: le comunicazioni motivate dall’interesse commerciale concorrenziale dell’operatore a far conoscere la propria offerta completa;
e) decreto-legge: il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico»;
f) legge: la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
g) ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy;
h) DG Mercato: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
i) Osservaprezzi carburanti: servizio telematico dedicato alla raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti realizzato in attuazione dell’art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
l) tipologia di carburante per autotrazione per uso civile: benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC);
m) carburanti speciali: tipologie di carburanti differenti da quelli indicati alla lettera l);
n) sito internet: sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 2
Oggetto
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 5/2023, le modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di cui all’art. 51, comma 1, della legge n. 99/2009, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.

Articolo 3
Obbligo di comunicazione dei prezzi
1. L’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all’art. 51 della legge n. 99/2009, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023, sussiste con riferimento:
a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;
b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.
2. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.
3. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, di comunicare su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita.
4. Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Articolo 4
Termini, modalità della comunicazione e pubblicazione
1. L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all’art. 3 al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo altresì le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.
Eventuali successive modifiche dell’indirizzo internet per l’accesso al servizio telematico sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero.
2. Sono altresì possibili forme di trasmissione semplificata, di cui all’art. 5, fermo restando che gli esercenti rimangono destinatari dell’obbligo di comunicazione al Ministero.
3. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti.
4. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attività di monitoraggio, comparabilità dei prezzi, comunicazione al pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo di dispositivi portatili, nonché per le finalità di cui all’art. 1, commi 3-bis e 5-bis, del decreto-legge.

Articolo 5
Forme di trasmissione semplificata e forme di collaborazione
1. Ai fini di facilitare la diffusione delle relative informazioni, nonché per rendere possibili forme di trasmissione semplificata da parte degli esercenti dei prezzi praticati dei carburanti, quali, ad esempio, forme di comunicazione intermediata dei prezzi e, inoltre, al fine dell’eventuale utilizzo di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la DG Mercato può stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, manifestino l’interesse a gestire tali forme di comunicazione.
2. Ai fini dell’assistenza e per l’aggiornamento del servizio telematico di cui all’art. 4, e del patrimonio informativo dell’Osservaprezzi carburanti in collegamento dinamico con il registro delle imprese, nonché per le finalità di cui all’art. 1, comma 5-bis del decreto-legge, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l’Unione italiana delle Camere di commercio
(Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o, comunque, nell’ambito delle risorse disponibili.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge, al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente un’applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto in house. In alternativa il Ministero provvede sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza.

Articolo 6
Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge, il Ministero ricevute le comunicazioni dei prezzi, ai sensi degli articoli 2 e 3, elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale, curandone quindi la pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023, entro le ore 8,30 in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I criteri e le modalità per il calcolo della media aritmetica di cui al comma 1 sono stabiliti nell’allegato tecnico al presente decreto, ferma restando la possibilità di eventuali modifiche o integrazioni da adottarsi con successivo decreto direttoriale della DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero.

Articolo 7
Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi
1. Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all’art. 6, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.
2. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30.
3. Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità.
4. Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza.
5. I prezzi medi, di cui all’art. 6, sono esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.

Articolo 8
Vigilanza e sanzioni
1. Gli obblighi di cui ai precedenti articoli rilevano ai fini della applicazione dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge a decorrere dal 1° agosto 2023. Sino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, giusta la previsione di cui all’art. 1, comma 4 ultimo periodo del decreto-legge.
2. Non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio, di cui al presente decreto, il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita.
3. Non costituisce inadempimento dell’obbligo di trasmissione dei prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi.
4. Non costituisce inadempimento dell’obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero.

Articolo 9
Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° agosto 2023 cessano di avere applicazione i decreti delMinistro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all’art. 51 della legge 23 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010) e 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell’art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2013).

Articolo 10
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto acquista efficacia dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1
(art. 6, comma 2)
I criteri e le modalità per il calcolo della media aritmetica di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 5/2023, n. 23 sono illustrate nel presente allegato.
1. I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto;
2. I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 8,00 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima;
3. I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati per la modalità «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalità «servito».
4. Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali.
5. Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una o più giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o più tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio è sostituito da una sigla indicante la «non disponibilità» di tale dato.

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