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D.M. 2024 Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano14 Settembre 2024Aggiornato il:14 Settembre 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 giugno 2024, n. 127

(Gazz. Uff. 11 settembre 2024, n. 213)

Indice dei contenuti ⇣
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
Allegato 1 (Articolo 3)
a) Rifiuti ammissibili
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso
Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite
Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite
Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184-ter , comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:
a) «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;
b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;
c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;
e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
h) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
i) «dichiarazione di conformità»: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato;
l) «autorità competente»: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, e ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

Articolo 4
Scopi specifici di utilizzabilità
1. L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Articolo 5
Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni
1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
2. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 6
Sistema di Gestione
1. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l’accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4 relative all’obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7
Monitoraggio
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui all’articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica valuta l’opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 3.

Articolo 8
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto.
2. Nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento. Nel caso in cui, all’entrata in vigore del presente regolamento, l’autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.
3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell’intervenuta efficacia dell’aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
4. Fatta salva l’immediata applicabilità dell’articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell’ottenimento dell’aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.
5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Articolo 9
Abrogazioni
1. Ildecreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(Articolo 3)

a) Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.
Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)
170101 Cemento
170102 Mattoni
170103 Mattonelle e ceramiche
170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903

2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)
010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409 Scarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda
sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso
101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)
200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.
Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.
Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:
esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella l del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:
la frantumazione,
la vagliatura/ selezione granulometrica,
la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.
Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato
d.1) Controlli sull'aggregato recuperato
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 (articolo 4).
I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del presente decreto.
I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 del presente decreto.
Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere h) ed i) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2.

Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

 

Parametri

 

Unità di misura

Concentrazioni limite di utilizzo
Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Alle- gato 2Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amiantomg/kg espressi come sostanza secca100 (1)100 (1)100 (1)
(IDROCARBURIAROMATICI)
Benzenemg/kg espressi come sostanza secca0.12
Etilbenzenemg/kg espressi come sostanza secca0.550
Stirenemg/kg espressi come sostanza secca0.550
Toluenemg/kg espressi come sostanza secca0.550
Xilenemg/kg espressi come sostanza secca0.550
Sommatoria organici aroma- tici (da 20 a 23)

(2)

 

mg/kg espressi come sostanza secca

 

1

 

100

(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)
Benzo(a) antracenemg/kg espressi come sostanza secca0.510
Benzo(a)pirenemg/kg espressi come sostanza secca0.110
Benzo(b) fluorantenemg/kg espressi come sostanza secca0.510
Benzo(k,) fluorantenemg/kg espressi come sostanza secca0.510
Benzo(g,h,i) perilenemg/kg espressi come sostanza secca0.110
Crisenemg/kg espressi come sostanza secca550
Dibenzo(a,e) pirenemg/kg espressi come sostanza secca0.110
Dibenzo(a,l) pirenemg/kg espressi come sostanza secca0.110
Dibenzo(a,i) pirenemg/kg espressi come sostanza secca0.110
Dibenzo(a,h) pirene.mg/kg espressi come sostanza secca0.110
Dibenzo(a,h) antracenemg/kg espressi come sostanza secca0.110
Indenopirenemg/kg espressi come sostanza secca0.15
Pirenemg/kg espressi come sostanza secca550
Sommatoria policiclici aro- matici (da 25 a 34) (3) 

mg/kg espressi come sostanza secca

 

10

 

100

Fenolomg/kg espressi come sostanza secca160
PCBmg/kg espressi come sostanza secca0.065
C>12mg/kg espressi come sostanza secca50750
Cr VImg/kg espressi come sostanza secca215
Materiali galleg- gianti (4)cm3/kg<5<5
Frazioni estranee

(4)

% in peso<1%<1%

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori. (2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23):20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b) fluorantene, 28- enzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l) pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato
Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.
Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.
Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

ParametriUnità di misuraConcentrazioni limite
Nitratimg/l50
Fluorurimg/l1,5
Cianurimicrogrammi/l50
Bariomg/l1
Ramemg/l0,05
Zincomg/l3
Berilliomicrogrammi/l10
Cobaltomicrogrammi/l250
Nichelmicrogrammi/l10
Vanadiomicrogrammi/l250
Arsenicomicrogrammi/l50
Cadmiomicrogrammi/l5
Cromo totalemicrogrammi/l50
Piombomicrogrammi/l50
Seleniomicrogrammi/l10
Mercuriomicrogrammi/l1
CODmg/l30
Solfatimg/l750
Clorurimg/l750
pH5,5 < > 12,0

e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato
In Tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato.

Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce

NormaTitolo
UNI EN 13242

x

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139Aggregati per malta
UNI EN 13043Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055Aggregati leggeri
UNI EN 13450Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero
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Indice dei contenuti
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
Allegato 1 (Articolo 3)
a) Rifiuti ammissibili
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso
Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite
Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite
Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce
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