Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2024
(Gazz. Uff. 31dicembre 2024, n. 305)
Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti.
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’art. 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’art. 19, comma 1.2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Indice di liquidità»: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente;
b) «Indice Alfa»:
1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/valore della produzione, calcolato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/(proventi + ricavi)] x 100;
c) «Indice Beta»: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100;
d) «I.S.E.E.»: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
e) «nucleo familiare»: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.
Articolo 3
Modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
1. I parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’art. 19, comma 1.2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono applicati con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2, nei quali sono altresì individuate le relative modalità di documentazione.
2. L’Agenzia delle entrate - Riscossione rende disponibile sul proprio sito internet istituzionale un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito.
Articolo 4
Particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente.
1. Ai fini di cui all’art. 19, comma 1.3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa. Tale condizione è documentata con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2.
Articolo 5
Specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per alcuni soggetti.
1. Ai fini di cui all’art. 19, comma 1.3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i soggetti indicati nell’allegato n. 3, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è valutata e documentata con le specifiche modalità indicate nello stesso allegato n. 3.
Articolo 6
Disposizione di salvaguardia
1. Per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria agli specifici fini di cui all’art. 19, commi 1.1, lettera b), e 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili indicato dal comma 1, lettere a), b), e c), dello stesso art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in relazione all’anno di presentazione della richiesta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.