Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, 4 agosto 2022, n. 304
Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
Articolo 1 Finalità
1. Ai fini del lancio del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (nel seguito: “Portale”), che costituisce parte integrante degli obiettivi necessari al raggiungimento della missione 2, componente 3-4, riforma 1.1 del PNRR con scadenza 30 giugno 2022, il presente decreto definisce le modalità di funzionamento del Portale medesimo, sia in termini di erogazione dei servizi che di gestione dei flussi informativi. Il presente decreto individua, inoltre, le modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni coinvolte, al fine di garantire che l’acquisizione dei dati presenti nelle banche dati, compresi i dati organizzati nei catasti regionali, alimentino il Portale mediante il ricorso a meccanismi di interoperabilità tra i sistemi. Le specifiche tecniche per l’attuazione delle modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni ai sensi del secondo periodo sono individuate mediante appositi protocolli diintesa.
Articolo 2 Modalità di funzionamento del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
1. Ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il Portale è istituito presso l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito: ENEA).
2. Le modalità di funzionamento del Portale, le modalità di costituzione della banca dati, le funzionalità e i servizi erogati, differenziati per tipologia di soggetto destinatario, sono disciplinati nell’Allegato 1.
3. Per la realizzazione e la gestione del Portale, il Ministero della transizione ecologica e l’ENEA sottoscrivono apposita convenzione quadriennale, recante anche il cronoprogramma relativo allo sviluppo delle funzionalità di cui all’Allegato 1.
4. Il Portale si intende operativo alla data di implementazione delle funzionalità e dei servizi di base di cui al paragrafo 1.1, lettere a), b) e c) dell’Allegato 1, comunque non successiva al 30 giugno 2022, fermo restando il successivo sviluppo del Portale per il periodo di durata della convenzione di cui al comma 3. 5. Al fine di garantire la massima diffusione e divulgazione circa le funzionalità del Portale, nonché al fine della corretta implementazione del servizio “Sportello unico delle informazioni” di cui all’Allegato 1, ENEA garantisce lo svolgimento di specifiche iniziative nell’ambito del “Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica” di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, anche in sinergia con i servizi di “formazione” e “Sportello unico delle informazioni” di cui al medesimo Allegato 1.
Articolo 3 Banche dati
1. Confluiscono nel Portale, con continuità e secondo le tempistiche previste dai protocolli di intesa di cui all’articolo 4, le informazioni contenute nelle banche dati di cui all’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e, in particolare, quelle presenti:
a) nel catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero del Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, recante “Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili”;
c) nel database “Progetto Patrimonio della PA”, ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativamente alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relative alle utenze intestate agli utenti privati e alle pubbliche amministrazioni.
2. Ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, confluiscono inoltre nel Portale le informazioni contenute:
a) negli archivi catastali gestiti dall’Agenzia delle entrate;
b) nellabancadati“IPER”dell’Agenziadeldemanioperilrilevamento dellaperformancedellepubbliche amministrazioni;
c) nelle banche dati gestite da ENEA relative agli interventi di riqualificazione degli edifici incentivati tramite le detrazioni fiscali, qualora non ancora implementate nei database di cui alla lettera b), del comma 1 del presente articolo;
d) nelle banche dati Istat relativamente alle informazioni riportate all’articolo 3, comma 4;
e) nei contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione, per i quali il Portale tiene apposito registro, secondo quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 dell’Allegato 1;
f) nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate per:
1) gli interventi di cui all’articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
2) gli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4, dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
3) gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
4) gli interventi di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
5) gli interventi di cui all’articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
6) gli interventi di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
g) nella banca dati gestita dal Ministero dell’istruzione di cui all’articolo 1, comma 136, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e relative all’edilizia scolastica.
3. Qualora funzionale alla fornitura dei servizi di cui all’Allegato 1, il Portale interagisce con le basi di dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati ai sensi dell’articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità individuate dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). In particolare, il Portale viene alimentato da:
a) l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per le verifiche relative alle informazioni dei soggetti che si autenticano;
b) il Repertorio Nazionale dei dati Territoriali;
c) l’Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane per le verifiche relative agli indirizzi e ai numeri civici come fonte primaria e standardizzata.
4. Confluiscono nel Portale, mediante le banche dati individuate ai sensi del presente articolo, le seguenti informazioni minime e ogni altra informazione utile alla fornitura dei servizi di cui all’Allegato 1, secondo modalità e tempistiche definite mediante i protocolli di intesa di cui all’articolo 4:
a) Servizio - Sportello unico informazioni: certificatori energetici abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
b) Servizio - consistenza edifici e unità immobiliari: superficie, volume, numero di vani, anno di costruzione, categoria castale;
c) Servizio - caratteristiche energetiche per edificio e unità immobiliari: classe APE, consumi annui pervettoreenergetico, potenzainprelievo, superficie disperdenteopacaetrasparente,trasmittanze d elle superfici opache e trasparenti, tipologie d i impianto d i riscald amento, ACS, condizionamento, produzione di energia elettrica, colonnine di ricariche, nonché relative potenze e rendimenti;
d) Servizio - registro interventi di manutenzione: elemento edilizio, anno di realizzazione
dell’intervento, incentivo percepito per l’intervento;
e) Servizio - valutazione del potenziale di risparmio: elenco interventi, costi di realizzazione,
risparmi attesi;
f) Altre informazioni generali Istat: codice comunale, sezione di censimento, popolazione residente,
aree montane, zone climatiche, zone di rischio sismico, rischio idrogeologico, consumi idrici.
5. Al fine di concorrere alla migliore implementazione delle funzionalità del Portale, ENEA può individuare ulteriori banche dati, gestite da pubbliche amministrazioni ovvero da soggetti privati. Le informazioni contenute in dette banche dati confluiscono nel Portale previa approvazione del Ministero della transizione ecologica e a seguito della definizione di forme di accordo tra ENEA e i soggetti detentori dei dati.
6. Nelle more della realizzazione e messa in funzione della Piattaforma Nazionale Digitale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’interoperabilità viene comunque garantita ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto legislativo e della legislazione vigente in materia.
Articolo 4 Protocollo d’intesa tra ENEA e i soggetti pubblici per la gestione dei flussi informativi
1. I soggetti pubblici detentori delle banche dati di cui all’articolo 3 collaborano per la pronta implementazione del Portale e a tal fine mettono a disposizione di ENEA, con continuità, le informazioni minime riportate all’articolo 3, comma 4 e ogni altra informazione utile alla fornitura dei servizi di cui all’Allegato 1.
2. L’individuazione puntuale delle informazioni e dei dati che confluiscono con continuità nel Portale e la definizione delle modalità tecnico/informatiche per la gestione degli stessi è demandata alla stipula di appositi protocolli d’intesa tra l’ENEA e i soggetti cui è attribuita la gestione delle banche dati di cui all’articolo 3, secondo il modello di cui all’Allegato 2, nonché nel rispetto delle regole tecniche e del modello di interoperabilità del Sistema Pubblico di Connettività. Al fine di assicurare il pieno funzionamento del Portale, ENEA può richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle riportate all’articolo 3, comma 4.
3. I protocolli d’intesa di cui al comma 2 possono inoltre prevedere l’accesso al Portale da parte dei soggetti pubblici detentori delle banche dati di cui all’articolo 3 per servizi o funzionalità connessi alla propria banca dati.
4. L’ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al soggetto detentore di ciascuna delle banche dati utilizzabili ai sensi dell’articolo 3, il modello di protocollo d’intesa di cui all’Allegato 2.
5. Il soggetto destinatario del protocollo d’intesa di cui al comma 2, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del medesimo, ritrasmette ad ENEA il protocollo compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e contestualmente comunica il nominativo del responsabile dell’attuazione del protocollo stesso. ENEA, in un’apposita sezione del Portale, riporta l’elenco dei soggetti con cui è stato sottoscritto il protocollo d’intesa di cui al comma 2.
6. Ai fini della gestione dei flussi informativi presenti nel Sistema informativo integrato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), previa stipula del protocollo d’intesa tra l’ENEA e Acquirente Unico S.p.A., sono acquisiti i pareri dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e del Garante per la protezione dei dati personali.
7. ENEA segnala al Ministero della transizione ecologica eventuali casi di ritardo nella stipula dei protocolli di cui al comma 2, motivandoli.
Articolo 5 Articolazione del Portale
1. Il Portale è articolato per funzionalità e servizi. Ferma restando la facoltà di ENEA di variare il numero e il contenuto dei servizi del Portale in considerazione delle diverse funzionalità dello stesso, il Portale deve comunque garantire i servizi minimi di cui all’Allegato 1.
Articolo 6 Clausola finanziaria, disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48.
2. Gli obblighi di pubblicità sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
Allegato 1 – Requisiti minimi del Portale
1. Servizi minimi del Portale
Il presente paragrafo definisce i requisiti minimi del portale per tre tipologie di funzionalità:
a) funzionalità pubbliche: funzionalità di libero accesso e non riferite a uno specifico immobile o unità immobiliare, che danno informazioni aggregate sulla prestazione energetica, accessibili a tutti senza
credenziali nei limiti del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
b) funzionalità private: funzionalità riferite a un determinato edificio o unità immobiliare, non visibili a tutti, ma ai soli soggetti registrati al portale secondo le specifiche modalità di cui al paragrafo 2 del
presente Allegato;
c) funzionalità specifiche: funzionalità di cui al comma 6, dell’articolo 4-quater del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, non visibili a tutti, ma ai soli soggetti registrati al portale secondo le specifiche modalità di cui al paragrafo 2 del presente Allegato.
Inoltre, il Portale implementa funzionalità di gestione, elaborazione dati e interoperabilità con sistemi esterni al portale, compreso l’eventuale rinvio ad applicativi o portali già esistenti, anche per un supporto decisionale in relazione alle tipologie di utenza.
ENEA si occupa delle funzionalità in termini di installazione, configurazione e manutenzione dei sistemi hardware, software, netware e accessorie di back-up, mirroring e sicurezza per quanto riguarda le applicazioni e la gestione integrata di dati e open-data.
1.1. Servizi per le funzionalità pubbliche
a) Sportello unico informazioni. Tale Sportello si compone delle seguenti sezioni:
1. una sezione riguardante gli incentivi distinti per tecnologia, tipologia di soggetto ammesso e tipologia di intervento realizzabili sull’edificio, con uno specifico riferimento a quelli di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio dell’edificio. Tale sezione fornisce, inoltre, informazioni sul soggetto gestore del meccanismo e, ove possibile, informazioni indicative sul tempo di ritorno dell’investimento, nonché sui titoli abilitativi
necessari e sugli obblighi minimi di legge da rispettare;
2. una vetrina delle tecnologie di risparmio energetico disponibili. Tale sezione è volta a fornire
una descrizione delle tecnologie e una stima dei costi, dei risparmi energetici e del tempo di
ritorno dell’investimento atteso;
3. una vetrina dei casi studio di interventi di efficienza energetica per ogni tipologia di tecnologia,
per diverse tipologie di edificio e soggetto proprietario;
4. una vetrina dei certificatori energetici abilitati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
5. una sezione informativa ai cittadini e alle imprese per l’accesso agli incentivi, anche
valorizzando i servizi già attivi presso i soggetti gestori delle specifiche misure.
b) Formazione: tale servizio è volto a raccogliere i corsi di formazione attinenti gli aspetti energetici degli edifici, per gli operatori del settore edile e per tutti i soggetti di cui al paragrafo 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e d). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio riguarda i corsi di formazione rivolti agli installatori di elementi edilizi e di impianti tecnici, ivi compresi gli impianti a fonti rinnovabili, anche in relazione a quanto previsto all’articolo 4-ter, comma 1-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché all’articolo 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199.
c) Consistenza e caratteristiche energetiche edifici e unità immobiliari: tale sezione è deputata a fornire
una reportistica, con dettaglio al più comunale ovvero, se possibile e comunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, riferito a basi territoriali Istat di maggior dettaglio, sulla consistenza del parco immobiliare, distinto per tipologia di edificio, anno di costruzione, compresa la classe di rischio sismico, nonché sui consumi energetici del parco immobiliare, distinti per vettore energetico e per tipologia di edificio e anno di costruzione, e sulla classe energetica desumibile dagli APE. La restituzione dell’output del servizio deve essere in formato cartografico e tabellare.
1.2 Servizi per le funzionalità private
a) Consistenza e caratteristiche energetiche edifici e unità immobiliari: tale sezione reca le medesime informazioni di cui al paragrafo precedente, ma riferite a edifici o unità immobiliari dell’utenza interrogante (intestatari catastali). La restituzione dell’output del servizio deve essere in formato tabellare ed eventualmente cartografico. Inoltre, devono essere fornite informazioni di tipo documentale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: titoli abilitativi, planimetrie, certificati impianti, eventuali vincoli presenti sull’immobile, classe di rischio sismico, consumi energetici distinti per vettore energetico e la classe energetica desumibile dagli APE. Per la consultazione di dati e documenti catastali, per la quale l’Agenzia delle entrate prevede l’identificazione e l’autorizzazione dell’utenza interrogante, il Portale rinvia ai pertinenti servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
b) Registro interventi di manutenzione/riqualificazione: tale sezione deve presentare un report contenente la cronistoria degli interventi realizzati e degli incentivi percepiti.
c) Conformità alla normativa: tale sezione reca un elenco degli adempimenti da rispettare (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, degli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”) e degli eventuali vincoli presenti sull’immobile.
d) Valutazione del potenziale di risparmio: tale sezione deve contenere un elenco, a seconda dello specifico edificio o unità immobiliare, che individui gli interventi prioritari da realizzare sulla base delle principali caratteristiche in termini energetici ed economici, anche con riferimento agli incentivi più appropriati, offrendo inoltre suggerimenti riguardo le competenze professionali più idonee alla relativa realizzazione, in relazione a quanto previsto all’articolo 4-ter, comma 1-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché all’articolo 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
1.3 Servizi per le funzionalità specifiche per il Ministero della transizione ecologica e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
a) Report statistici annuali: tale sezione contiene una reportistica semplificata rispetto ai seguenti servizi, selezionabili direttamente dall’utente:
1) servizi per le funzionalità pubbliche di cui al precedente paragrafo 1.1, lettera c).
2) servizi per le funzionalità private di cui al precedente paragrafo 1.2, lettere b) e d).
Il livello di dettaglio delle informazioni, selezionabile direttamente dall’utente, è al più di dettaglio comunale ovvero, se possibile e comunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, riferito a basi territoriali Istat di maggior dettaglio. La restituzione dell’output del servizio deve essere in formato cartografico e per fogli di calcolo elettronici, comprensivi di grafici.
2. Utenti utilizzatori del Portale e modalità di registrazione
Sono riportate di seguito le modalità di accesso degli utenti del portale, ai fini delle funzionalità private e
specifiche:
a) Amministratore condominio - limitatamente agli edifici da questo gestiti. La delega a operare e ad
accedere sul Portale è conferita dal condominio all’amministratore. La delega a operare e ad accedere sul Portale non comporta maggiori oneri per i condòmini e ha validità per il solo periodo di gestione dell’immobile. Ne consegue che l’amministratore ha la possibilità di operare anche in modifica sul Portale per il solo periodo di conferimento dell’incarico. Non è possibile la presenza di due o più soggetti delegati con funzione di amministratore condominio per un medesimo periodo temporale.
La delibera condominiale di conferimento della delega è allegata all’atto della registrazione al Portale. Per le informazioni relative alle planimetrie delle unità immobiliari urbane, l’accesso è consentito all’Amministratore di condominio munito di delega del proprietario ovvero di chi abbia diritti reali di godimento sull’unità immobiliare medesima.
b) Cittadino - limitatamente agli edifici o unità immobiliari di proprietà risultanti dal catasto Edilizio Urbano, gestito dall’Agenzia delle entrate.
c) Conferenza unificata - per le funzionalità di cui al paragrafo 1.3 del presente Allegato. Le richieste devono essere motivate e indicare puntualmente l’ambito territoriale di interesse, che può raggiungere al più il dettaglio comunale ovvero, se possibile e comunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, riferito a basi territoriali Istat di maggior dettaglio, nonché i funzionari pubblici che avranno accesso al portale.
d) Ministero della transizione ecologica - per le funzionalità di cui al paragrafo 1.3 del presente Allegato. L’accesso al portale è garantito a soggetti con il ruolo di funzionario pubblico.
e) Pubblica amministrazione, ossia le unità istituzionali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - secondo le seguenti casistiche:
1) per edifici o unità immobiliari di proprietà, così come evidente dal catasto Edilizio Urbano, gestito dall’Agenzia delle entrate;
2) per edifici o unità immobiliari di cui è locatario, su delega del locatore.
L’accesso al portale è garantito a soggetti con il ruolo di funzionario diun’unità istituzionale rientrante nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione redatto dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
f) Soggetto delegato - secondo le seguenti casistiche:
1) per edifici o unità immobiliari di proprietà, così come evidente dal catasto Edilizio Urbano,
gestito dall’Agenzia delle entrate, in caso di più proprietari;
2) per edifici o unità immobiliari di cui è locatario, su delega del locatore;
3) in caso di società o libero professionista, per edifici o unità immobiliari di proprietà di soggetti
terzi per cui è stato ad egli conferito un incarico di qualunque natura;
4) per i servizi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).
Ove occorra, la consultazione della visura catastale o delle planimetrie delle unità immobiliari è consentita anche al soggetto delegato, purché dimostri di agire per conto del proprietario, del possessore ovvero di chi abbia diritti reali di godimento sull’unità immobiliare.
Nel caso di locazione di edifici o unità immobiliari, l’accesso alle informazioni relative agli impianti termici definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, con riferimento ai ruoli del responsabile dell’impianto o, se presente, del terzo responsabile.
I soggetti di cui al presente paragrafo accedono al Portale attraverso le modalità previste all’articolo 64 commi 2-quater e 2-nonies del decreto legislativo n. 82/2005. Per i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) l’accesso è garantito attraverso credenziali rilasciate dal gestore di sistema, previo processo di accreditamento.
Resta fermo l’accesso alle funzionalità del portale per le amministrazioni pubbliche proprietarie dei dati, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
La gestione delle deleghe viene assicurata dal Sistema di Gestione Deleghe ai sensi dell’art. 64-ter del decreto legislativo n. 82/2005. Qualora il Sistema di Gestione Deleghe non sia disponibile, l’ENEA rende disponibile un servizio di gestione deleghe analogo per la gestione delle casistiche individuate alle lettere a), b) ed f).
3. Misure di sicurezza
1. L’ENEA implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche. I requisiti di sicurezza implementati dal Portale garantiscono, in ogni caso:
a) l’integrità e la riservatezza dei dati;
b) la sicurezza del sistema e dell’accesso a esso;
c) il tracciamento delle operazioni effettuate.
2. L'ENEA effettua, prima dell’inizio dell’attività di trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 679/2016 e consulta il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 36 dello stesso Regolamento. Nella valutazione di impatto sono indicate tra l’altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
3. L'accesso ai dati attraverso il Portale non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento.
4. L’ENEA è titolare del trattamento dei dati necessari all’accesso al Portale da parte dei soggetti che vi
hanno diritto e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all’utilizzo del Portale stesso.
5. Per la realizzazione e la gestione del Portale, l’ENEA può fare ricorso a soggetti terzi, opportunamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016.
6. Le caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di sicurezza del Portale, sono descritti nel manuale operativo pubblicato nel sito del Portale.
7. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento, aggiornamento ed evoluzione dei servizi erogati dal Portale alle modifiche normative e all’evoluzione tecnologica, i relativi aggiornamenti sono inseriti nella documentazione tecnica pubblicata nel sito del Portale.