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Norme Consumatori

DM 349/1999 Gestione e funzionamento Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

Redazionedi Redazione30 Ottobre 2021Aggiornato il:30 Ottobre 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero dell’industria, Del Commercio e dell’Artigianato, 23 luglio 1999, n. 349

(Gazz. Uff., 12 ottobre 1999, n. 240)

Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.

Articolo 1
Competenze e ambito di applicazione.

1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall’art. 21 del decreto legislativo n. 111/1995, di seguito denominato Fondo.
2. Compito del Fondo è quello di:
a ) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell’organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l’osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
b ) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a );
c ) assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all’organizzatore.
3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.
4. Al fine di assicurare al comitato di gestione di cui all’art. 2 un’immediata disponibilità economica, il Dipartimento del turismo stipula con un Istituto di credito - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - un’apposita convenzione della durata triennale.

Articolo 2
Comitato di gestione.
1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:
a ) capo del Dipartimento del turismo - membro di diritto - con funzioni di presidente o in caso di impedimento da un dirigente dello stesso Dipartimento;
b ) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d’ambasciata;
c ) un funzionario del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;
d ) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.
2. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza di almeno tre componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 2, lettere b ) e c ), ove le circostanze rendono necessario un intervento con carattere d’urgenza, delibera il presidente salvo ratifica del comitato.
4. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente, al fine di garantire l’operatività permanente del comitato nonché un segretario effettivo ed uno supplente, senza diritto di voto, scelti tra i funzionari del Dipartimento del turismo di livello non inferiore al settimo.
5. I componenti del comitato ed i segretari, nominati dal Ministro proponente in materia di turismo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto.

Articolo 3
Funzioni del comitato di gestione.
1. Il comitato di gestione, di cui all’art. 2, delibera:
a ) su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l’intervento del Fondo stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Dipartimento del turismo;
b) su ogni altra questione relativa all’applicazione della legge e del presente regolamento;
c) su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa;
d) sull’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto.
2. Nelle ipotesi di cui all’art. 1, comma 2, lettere b ) e c ), spetta al comitato:
a) espletare ogni attività istruttoria, con la maggiore celerità possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’intervento del Fondo. A tal fine il comitato acquisisce, a mezzo del rappresentante del Ministero degli affari esteri, una breve relazione - trasmessa con ogni mezzo anche oralmente - del fatto denunciato riservandosi di acquisire, quanto prima, agli atti del comitato copia scritta della relazione medesima; la denuncia dell’emergenza può provenire da ogni soggetto interessato;
b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo;
c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla liquidazione della somma da parte del Fondo.
3. Gli organi chiamati a svolgere gli adempimenti, di cui al comma 2, curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento.
4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, lettera b ) e c ), è di tre giorni, salvo che per circostanze particolari, da verificarsi di volta in volta, il comitato stesso non ritenga necessario ed indispensabile prorogare detto termine.
5. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive costituisce causa di decadenza dall’incarico.
6. Nel deliberare sull’impiego delle somme disponibili, il comitato ha riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
7. Ove situazioni di necessità e di urgenza non consentono l’utilizzo della disponibilità del Fondo nel rispetto delle ordinarie procedure contabili, il comitato può ricorrere al finanziamento di carattere straordinario presso l’istituto di credito convenzionato ai sensi dell’art. 1, comma 4.

Articolo 4
Individuazione di strutture operative.
1. Il comitato - nel caso di cui all’art. 1, comma 2, lettera b ), al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all’art. 5 del decreto legislativo n. 111/1995 - provvede a:
a ) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all’utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, all’individuazione di altri idonei mezzi di trasporto;
b ) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari;
c ) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.

Articolo 5
Domanda per l’intervento del Fondo fuori dei casi di urgenza.
1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.
2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:
a ) contratto di viaggio in originale;
b ) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio;
c ) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

Articolo 6
Contributo al Fondo di garanzia.
1. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 111/1995 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 20, comma 1, al netto delle imposte.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo.
3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sull’apposito capitolo di bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio è stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione trasmettono al Dipartimento del turismo un elenco riepilogativo relativo all’anno precedente contenente i seguenti dati:
a ) dati identificativi dell’organizzatore e del venditore obbligati ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 111/1995 alla stipula di assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995;
b ) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza del Fondo;
c ) data in cui è stato effettuato il versamento della quota dello 0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica l’esattezza e la tempestività dei versamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato, nonché la congruità dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all’importanza dell’agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell’ambito della propria attività turistica.

Articolo 7
Esecuzione dei pagamenti.
1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.

Articolo 8
Norma transitoria.
1. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale , le compagnie di assicurazione versano le quote già riscosse. La rendicontazione, separata per ciascun anno solare e redatta secondo le indicazioni contenute nell’art. 6, comma 3, deve pervenire al Dipartimento del turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Coloro che ritengono di avere diritto al rimborso del prezzo versato a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’organizzatore o del venditore possono, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, produrre domanda a norma dell’art. 5. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte le domande già presentate, nel caso in cui non rispondono ai requisiti di cui al citato art. 5.

(Nota) Il dipartimento per il turismo è stato successivamente soppresso dall’articolo 55, primo comma lettera b), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con la decorrenza ivi prevista.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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