Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 6 aprile 2022
(Gazz. Uff., 16 aprile 2022, n. 90)
Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti
Articolo 1
Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa
1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.
2. Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti di cui al comma 1, lettera c), si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.
Articolo 2
Compensazione dell’incremento dell’imposta sul valore aggiunto
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell’art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto.