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DM 71653 2013 Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo

Redazionedi Redazione3 Novembre 2018Aggiornato il:3 Novembre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 6 novembre 2013 n. 71653

(Gazz. Uff., 8 novembre 2013, n. 262)

Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013

Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
“piano di rateazione ordinario”: piano di rateazione della durata massima di 72 rate;
“piano di rateazione in proroga ordinario”: piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate;
“piano di rateazione straordinario”: piano di rateazione della durata massima di 120 rate;
“piano di rateazione in proroga straordinario”: piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.

Art. 2
Piani di rateazione
All’atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può alternativamente:
chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1, dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può alternativamente:
chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente:
chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .

Art. 3
Condizioni per la richiesta del piano di rateazione
Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all’agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.
L’agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:
per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza;
per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all’istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto.

Art. 4
Disposizione transitoria
I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.

Art. 5
Monitoraggio degli effetti
Equitalia S.p.a., per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, presenta una relazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull’andamento delle riscossioni dell’anno precedente derivanti dall’introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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