Decreto del Ministero Della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99
(Gazz. Uff. 28 luglio 2023, n. 175)
Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di acquisizione dei dati e di loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «banca dati»: la banca dati relativa alle aste giudiziarie di cui all’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;
b) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
c) «professionista delegato»: il professionista delegato alle vendite, il curatore o liquidatore, il commissionario.
Articolo 2
Banca dati relativa alle aste giudiziarie
1. La banca dati relativa alle aste giudiziarie è tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:
a) esecuzioni immobiliari;
b) esecuzioni mobiliari;
c) vendite nelle procedure concorsuali.
3. Nell’ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell’offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell’offerente se ente o persona giuridica;
b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
c) la relazione di stima dei beni;
d) il nominativo del professionista delegato;
e) il prezzo di stima;
f) il prezzo base;
g) il prezzo di aggiudicazione;
h) il compenso liquidato al professionista delegato.
Articolo 3
Modalità di acquisizione e inserimento dei dati
1. I dati di cui all’articolo 2, comma 3 sono acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche previsto dall’articolo 490 del codice di procedura civile e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.
2. Il dato relativo al compenso liquidato al professionista delegato è inserito nella banca dati a cura del cancelliere, ai sensi dell’articolo 179-quater, secondo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
3. In caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel portale, l’inserimento dei dati mancanti è effettuato a cura del professionista delegato o, se questo non è stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura.
Articolo 4
Accesso alla banca dati
1. Per ragioni di giustizia, l’autorità giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza. A tal fine, il capo dell’ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati. Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell’esecuzione e il giudice delegato. Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall’articolo 179-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Articolo 5
Vigilanza
1. La vigilanza sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa è esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati.
2. Le informazioni relative agli accessi alla banca dati e alle operazioni svolte sono conservate in un apposito file di log per la durata di cinque anni.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nella banca dati è il Ministero della giustizia.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato soltanto per le finalità correlate alla tenuta della banca dati.
Articolo 7
Specifiche tecniche
1. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati, entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento sono emanate le specifiche tecniche relative all’inserimento dei dati nella banca dati e all’individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati. Entro lo stesso termine sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono emanate dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.
Articolo 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.