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Home»Norme
Norme Assicurazioni Responsabilità civile

DPCM 16 aprile 2008 Assicurazione obbligatoria per gli sportivi

Redazionedi Redazione12 Gennaio 2023Aggiornato il:12 Gennaio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008

(Gazz. Uff., 1° luglio 2008, n. 152)

Decreto della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

Indice dei contenuti ⇣
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Soggetti assicurati
Capo II Ambito di applicazione
Capo III Prestazioni
Capo IV Scelta dell’assicuratoree pagamento del premio
Titolo II Prevenzione degli infortuni derivanti dall’esercizio della pratica sportiva
Capo I Prevenzione degli infortuni

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Soggetti assicurati

Art. 1. – Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell’assicurazione obbligatoria
1. L’assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell’interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».
2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell’assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell’interesse dei soggetti assicurati.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Art. 2. – Premio assicurativo
1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

Capo II
Ambito di applicazione

Art. 3. – Ambito di applicazione della tutela assicurativa
1. L’assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell’espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell’ambito dell’organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
2. L’assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.
3. L’assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all’evento che ha generato l’infortunio.
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

Art. 4. – Titolo per le prestazioni assicurative
1. Per avere diritto alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario essere tesserati in data certa antecedente all’infortunio, secondo le modalità previste dai soggetti obbligati, ed essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all’infortunio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, e dall’art. 15.

Art. 5. – Infortuni indennizzabili
1. Ai fini del presente decreto si intende per infortunio l’evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell’assicurato, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
2. Sono altresì indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell’infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro un anno dall’infortunio denunciato.

Art. 6. – Condizioni per l’indennizzabilità dell’infortunio
1. L’indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall’art. 17.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dalla organizzazione sportiva per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.

Art. 7. – Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti
1. L’assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall’organizzazione sportiva del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell’ammissione dell’infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Art. 8. – Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere
1. L’assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
2. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa.

Art. 9. – Esclusione della tutela assicurativa
1. Fatte salve altre cause di esclusione della garanzia eventualmente concordate con l’assicuratore e compatibili con il presente decreto, l’assicurazione comunque non opera:
a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per l’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
c) per eventi determinati da un’azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale o dall’ordinamento sportivo.

Capo III
Prestazioni

Art. 10. – Prestazioni assicurative
1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:
a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all’art. 11.
2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall’art. 13, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.

Art. 11. – Criteri per la determinazione dell’indennizzo
1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto.
2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l’indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

Art. 12. – Indennizzo per il caso di morte
1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l’infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
2. Qualora la morte interviene entro un anno dall’infortunio ed a causa dello stesso, l’eventuale indennizzo già corrisposto per l’invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l’assicurato è vivo, l’assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Art. 13. – Indennizzo per prestazioni aggiuntive
1. Sono dovute dall’assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:
a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d’età alla data dell’infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all’infortunio subito;
c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;
f) qualora l’infortunio, a causa dell’entità delle lesioni, determini l’impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell’anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Capo IV
Scelta dell’assicuratoree pagamento del premio

Art. 14. – Scelta dell’assicuratore
1. I soggetti obbligati scelgono l’assicuratore attraverso una procedura competitiva, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive. Alla procedura competitiva, alla quale deve essere data adeguata pubblicità, devono essere comunque invitati non meno di cinque concorrenti.
2. La procedura competitiva di cui al comma 1 è svolta dalle federazioni sportive e dalle discipline sportive associate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Il CONI, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo sull’attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell’espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.

Art. 15. – Pagamento del premio
1. Il pagamento del premio da parte del soggetto obbligato è condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.
2. Il tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio assicurativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è inefficace e determina, a carico del soggetto obbligato, l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento sportivo.
3. In caso di omesso pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, qualora l’assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal soggetto obbligato prima della data dell’infortunio, l’assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del codice civile.

Titolo II
Prevenzione degli infortuni derivanti dall’esercizio della pratica sportiva

Capo I
Prevenzione degli infortuni

Art. 16. – Attività di informazione ed educazione
1. Il Ministro con delega per le attività sportive, di intesa con il Ministro della salute e sentiti il CONI e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l’informazione e l’educazione alla sicurezza nell’ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall’esercizio della pratica sportiva.
2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.
3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell’esercizio della pratica sportiva.

Art. 17. – Soggetti disabili
1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, possono essere emanate speciali disposizioni per l’assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili.

Art. 18. – Disciplina transitoria
1. I soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni ivi contenute entro il 31 marzo 2009. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Titolo I Disposizioni generali
Capo I Soggetti assicurati
Capo II Ambito di applicazione
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Capo IV Scelta dell’assicuratoree pagamento del premio
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