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Famiglia Successioni Norme

Attuazione art. 1 c. 125 L. 190/2015 assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Redazionedi Redazione4 Ottobre 2015Aggiornato il:4 Ottobre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015

(Gazz. Uff., 10 aprile 2015, n. 83)

Disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ISEE»: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2
Beneficiari
1. Ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l’assegno di cui all’art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio.
2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Art. 3
Misura e durata dell’assegno
1. L’assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuo dell’assegno è pari a 1.920 euro.
2. L’assegno è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell’assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell’assegno è pari a 1.920 euro.
3. L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda per l’assegno è presentata all’INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall’Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L’INPS assicura le modalità più idonee per facilitare l’accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.
2. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita o dell’ ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
3. La domanda è presentata una sola volta per ciascun figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 5. L’INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 2.
4. Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.
5. In caso di incapacità di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.

Art. 5
Decadenza
1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all’art. 2. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) revoca dell’adozione;
c) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
d) affidamento del figlio a terzi;
e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
2. L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il genitore richiedente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS l’eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate.
4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l’assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
5. In caso di provvedimento, disposto dall’autorità giudiziaria, di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’assegno potrà essere erogato a favore dell’altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell’art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l’assegno potrà essere richiesto dall’affidatario. A
tal fine il requisito dell’ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a sè stante, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell’erogazione dell’assegno, l’affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Art. 6
Monitoraggio e copertura finanziaria
1. L’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dal presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1, l’onere sostenuto dall’INPS, per tre mensilità consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa di cui all’art. 1, comma 128, della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d’anno trascorso, l’INPS sospende l’acquisizione di nuove domande nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all’art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE.
3. L’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica gli assegni già concessi dall’INPS.
4. Alle attività previste dal presente decreto l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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