Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2023
(Gazz. Uff. 25 gennaio 2024, n. 20)
Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale.
Articolo 1
Finalità e oggetto
1. Il presente decreto ha la finalità di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.
2. I criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti e non trovano applicazione al personale docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nonché al personale dell’ENAC, dell’AGID e degli enti pubblici di ricerca.
3. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale C è inquadrato nell’area professionale più elevata prevista nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 adottati da ciascuna amministrazione.
Articolo 2
Criteri di inquadramento
1. Le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione, mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.
2. L’individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità volontaria deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione.
3. La mobilità volontaria del personale inquadrato nell’ulteriore area di elevata qualificazione prevista dall’art. 52, comma 1-bis, del legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è consentita, tenuto conto della specifica e differente disciplina ordinamentale e del trattamento economico di tale nuova area, nei limiti delle posizioni di elevata qualificazione previste nei relativi piani dei fabbisogni, a valere sulle facoltà assunzionali, oppure, limitatamente al trattamento accessorio, sui rispettivi fondi ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali.
4. La corrispondenza tra i livelli economici nell’ambito dell’area o categoria di inquadramento giuridico è individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all’atto del trasferimento, e quello dell’amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l’importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali. Al dipendente trasferito è attribuito un trattamento economico, composto dalla retribuzione tabellare dell’area o categoria di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 e dal differenziale stipendiale dell’amministrazione di destinazione, o corrispondente voce retributiva. Tale differenziale è individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione come determinato ai sensi del precedente periodo.
5. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria prevista dall’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’eventuale maggior onere derivante dall’arrotondamento per eccesso di cui al comma precedente è compensato a valere sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione di destinazione, previste a legislazione vigente. Nel caso in cui l’approssimazione per eccesso non sia applicabile nell’ambito dell’area di inquadramento, l’individuazione del nuovo differenziale previsto per l’amministrazione di destinazione avviene mediante approssimazione per difetto.
Articolo 3
Trattamento economico e previdenziale
1. Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l’eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono:
a. il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d’impiego nell’ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento dell’inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;
b. la facoltà di optare per l’inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
Articolo 4
Efficacia
1. Il presente decreto è da riferire alla vigente disciplina contrattuale e trova attuazione in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione del personale e fino all’applicazione da parte delle amministrazioni della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021. Ai i successivi adeguamenti, si provvede secondo la procedura di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5
Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai processi di mobilità che coinvolgono, ove previsti, gli specifici comparti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.