Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2025
(Gazz. Uff., 10 marzo 2017, n. 57)
Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza la manifestazione;
b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo svolgimento della manifestazione;
c) equidi: i cavalli atleti, come definiti dall’art. 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
d) tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato 2 del presente decreto, iscritto nell’elenco pubblicato dal Ministero della salute;
e) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico;
f) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o mezzi in successione lenta e ordinata;
g) prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del percorso della manifestazione;
h) autorità competente: l’autorità che autorizza lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell’art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
i) Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
l) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformità alle previsioni del presente decreto, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall’ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all’albo professionale.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.
Articolo 3
Procedimento di autorizzazione
1. Le manifestazioni di cui all’art. 2, comma 1, sono autorizzate dall’autorità competente, anche tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali, nonché della conformazione architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.
2. L’istanza volta all’adozione del provvedimento di autorizzazione è corredata da una relazione attestante il rispetto delle misure di cui all’art. 2, comma 1.
3. L’autorità competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, quando non vi abbia già proceduto, procede senza indugio e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della domanda, ad individuare il medico veterinario e, nei modi indicati nell’allegato 3, il tecnico del fondo, ai fini della integrazione della Commissione di cui al comma 1.
4. L’autorità competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto e risulti possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, invita, dietro proposta della Commissione, l’ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all’uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.
5. La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere dopo avere esaminato il progetto posto a base della domanda di autorizzazione, valutato la sua idoneità a soddisfare le condizioni di sicurezza previste dal presente decreto e verificato la conformità dello stato dei luoghi e delle opere realizzate al progetto presentato.
6. Il procedimento di autorizzazione del progetto si conclude con atto espresso dell’autorità competente entro novanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 2.
Articolo 4
Procedura di segnalazione
1. Lo svolgimento della manifestazione di cui all’art. 2, comma 1, già autorizzata una volta nell’arco dell’ultimo quadriennio, è possibile dietro presentazione di una segnalazione da parte dell’ente organizzatore.
2. La segnalazione di cui al comma 1 è presentata all’autorità competente ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di relazione di asseverazione attestante il rispetto delle misure di cui all’art. 2, comma 1.
3. La relazione di asseverazione è corredata degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche successive da parte dell’autorità competente e della Commissione anche ai sensi dell’art. 3, comma 5.
4. L’autorità competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto nei termini di cui all’art. 3, comma 5, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, su proposta della Commissione, come integrata ai sensi dell’art. 3, comma 1, adotta motivato provvedimento di diniego. Quando è possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, l’autorità competente, con atto motivato e dietro proposta della Commissione, invita l’ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all’uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. In difetto di adozione delle misure da parte dell’ente organizzatore, decorso il suddetto termine di trenta giorni, la manifestazione si intende vietata.
5. La manifestazione può svolgersi decorsi sessanta giorni dalla data della presentazione della segnalazione senza che siano stati adottati gli atti di cui al comma 4.
6. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione possono comunque essere adottati i provvedimenti di cui al comma 4, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 5
Disposizioni relative a equidi e fantini
1. Nelle manifestazioni di cui all’art. 2, comma 1, non possono essere utilizzati equidi che non abbiano ancora compiuto quattro anni alla data della manifestazione.
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come prestazioni in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, non possono essere utilizzati cavalli di razza purosangue inglese.
3. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all’animale lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine è sempre consentito l’utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi tiene conto delle specifiche caratteristiche del terreno ove si svolge la manifestazione.
4. Gli equidi impiegati nella manifestazione devono avere una struttura psico-fisica idonea allo svolgimento della prestazione loro richiesta.
5. L’ente organizzatore garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario ippiatra che, prima della manifestazione effettua l’esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base della documentazione sanitaria fornita, eseguendo, ove necessario, una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli equidi alla manifestazione, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del presente decreto ed assicura, tra l’altro, quanto stabilito ai commi 6 e 7. La scelta degli equidi, della bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonché la successiva ammissione degli animali alla manifestazione deve essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra.
6. Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. Tali requisiti sono verificati dal medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra.
7. L’ente organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza dei fantini, degli equidi e del pubblico durante tutta la manifestazione e un adeguato servizio di soccorso deve essere assicurato per gli equidi secondo quanto stabilito dall’allegato 4 del presente decreto, ivi compresa la disponibilità di una struttura veterinaria per gli stessi equidi.
8. Non possono partecipare alle manifestazioni di cui all’art. 2, comma 1, i fantini che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanne per i delitti contro il sentimento degli animali, contemplati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, per il reato previsto dall’art. 727 del codice penale, nonché dei fantini destinatari di sanzioni interdittive o di sospensioni emanate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, per il periodo di efficacia della sospensione.
9. I fantini devono indossare adeguate protezioni per il capo e per il corpo conformi a quelle autorizzate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri.
10. L’azienda sanitaria locale competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario che invia, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base dell’allegato 1 al presente decreto, all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Direzione generale della salute animale del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.
11. Il Ministero della salute pubblica annualmente i dati statistici sulle manifestazioni oggetto del presente decreto.
Articolo 6
Disposizioni relative al tracciato
1. L’ente organizzatore assicura che il tracciato su cui si svolge la manifestazione è idoneo a tutelare la sicurezza e l’incolumità dei fantini e degli equidi, nonché delle persone che assistono alla manifestazione. Il tracciato di corsa è altresì delimitato perimetralmente su ambo i lati e l’area su cui si svolge la manifestazione deve essere perimetrata al fine di evitare la fuga degli animali.
2. L’ente organizzatore assicura che i punti del tracciato che rappresentano un rischio elevato di impatti o cadute siano protetti con adeguate paratie anticipate da idonei materiali ammortizzanti. Sono sempre consentiti gli steccati perimetrali a collo d’oca del tipo manufatto stampato in materiale termo-plastico estruso.
3. L’ente organizzatore assicura che il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione sia idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti, cadute o fratture degli arti conformemente a quanto indicato nell’istanza di cui all’art. 3.
Articolo 7
Sostanze ad azione dopante
1. È vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante.
2. È vietato l’uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini.
3. Gli enti organizzatori devono effettuare controlli a campione, anche prima della gara, per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, gli enti organizzatori delle manifestazioni di cui all’art. 2, comma 1, adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1, e per la verifica dei requisiti previsti per l’accesso degli equidi alle manifestazioni secondo adeguati standard di riferimento applicati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri (FISE).
Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini dell’art. 4, comma 1, assumono rilevanza anche le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
5. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210 che si riportano in allegato 5 al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.