Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 maggio 2014
(Gazz. Uff. 14 luglio 2014, n. 162)
Art. 1 Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 12 del decreto-legge n. 149 del 2013
1.Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, i partiti politici inclusi dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata Commissione, nell’elenco trasmesso dalla medesima Commissione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 10, comma 3, del medesimo decreto-legge. 2. L’elenco, nel quale sono indicati denominazione e codice fiscale di ciascun soggetto avente diritto ai sensi del comma 1, è trasmesso dalla Commissione all’Agenzia delle entrate non oltre il 9 gennaio di ciascun anno.
Art. 2 Destinazione del due per mille
1.A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente effettua la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun percettore di reddito esonerato dall’obbligo di dichiarazione effettua la scelta mediante la compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso dalla Commissione all’Agenzia delle entrate.
2.La scelta di cui al comma 1 si effettua apponendo la firma in uno degli appositi riquadri che recano la denominazione dei partiti politici aventi diritto ai sensi dell’art. 1, comma 1, del presente decreto indicati nella scheda da utilizzare in ogni esercizio finanziario. Il modello è approvato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base dell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto.
3.A fini di semplificazione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con riferimento al precedente periodo di imposta, con il provvedimento di cui al comma 2 è previsto un modello di scheda unica per la destinazione del due per mille di cui al comma 1, per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4.Ogni contribuente può effettuare un’unica scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L’apposizione della firma in più riquadri, ovvero di segno non riconducibile a firma, rende nulle le scelte effettuate. 5. La scheda è presentata secondo le scadenze previste dalla vigente disciplina per la presentazione della dichiarazione dei redditi e con le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 2. 6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’art.
12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n.
13, i soggetti incaricati a ricevere le schede di cui al comma 1, trasmettono, entro i termini annualmente indicati dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 2, i dati contenuti nelle schede per la scelta del due per mille ricevute.
Art. 3 Riparto del due per mille
1.Ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all’obbligo di presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l’apposizione della firma. 2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1 per ogni periodo d’imposta, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali a stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille, entro il 20 agosto e il 15 novembre di ogni anno per rispettare le scadenze rispettivamente del 31 agosto e del 31 dicembre di cui al comma 4. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all’imposta personale netta di ciascuno. 3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille relativo a ciascun periodo di imposta sono iscritte in bilancio sull’apposito Fondo per l’assegnazione dell’importo corrispondente al due per mille del gettito Irpef ai partiti politici, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Gli importi determinati ai sensi del comma 2 sono corrisposti, dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – a ciascun soggetto avente diritto, a titolo di acconto entro il 31 agosto di ogni anno, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai soggetti aventi diritto le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto.
5.Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.Per ragioni di economicità amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7.La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non può superare il limite di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 11, del medesimo decreto;legge e tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del presente decreto. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all’anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.
8.Qualora gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti aventi diritto siano complessivamente inferiori al limite di spesa annuale, di cui all’art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le somme che costituiscono la differenza sono riversate all’erario dal Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze per essere destinate, ai sensi dell’art. 17 del citato decreto-legge, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 1.0, del medesimo decreto-legge. 9. Ai fini del riparto delle somme di cui al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze procede alla riduzione della quota spettante al partito politico per il quale la Commissione abbia comunicato le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 dell’art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, con le modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo. La riduzione è effettuata nella misura disposta dalla Commissione.
Art. 4 Modalità e termini per il recupero di somme
1. Si procede al recupero delle somme erogate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del presente decreto qualora tali somme risultino superiori a quelle effettivamente da destinare per l’anno di riferimento. A tal fine, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le scelte di destinazione, il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze procede alla notifica ai soggetti interessati del provvedimento per il recupero della somma.
2.La notifica del provvedimento per il recupero comporta l’obbligo, a carico del soggetto interessato, di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica medesima, la differenza fra l’ammontare percepito e l’ammontare dovuto ai sensi dell’art. 3 del presente decreto, rivalutata secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», maggiorata degli interessi corrispondenti al tasso legale. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, ivi compresi la rivalutazione e gli interessi, sulla base del riparto di giurisdizione previsto dall’art. 13-bis del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3. Le somme recuperate di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 3 dell’art. 3 del presente decreto.
Art. 5 Pubblicità e trasparenza dei destinatari e delle somme erogate
1. Per garantire la trasparenza del procedimento di cui al presente decreto, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno cui si riferisce ciascuna dichiarazione dei redditi il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale (http://www.mef.gov.it/) l’elenco dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1 e delle rispettive somme erogate ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 6 Obblighi di riservatezza
1.In considerazione della natura dei dati riferiti alle scelte preferenziali effettuate dai contribuenti, ai fini della tutela della riservatezza delle medesime scelte si applicano le disposizioni di cui al punto 6 e all’Allegato 3 ivi richiamato del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2014. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2015, sono definite ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il massimo standard di garanzia dei dati sensibili con riferimento alle modalità di presentazione della scheda di cui all’art. 2, comma 1 e ai flussi informativi di cui al comma 6 del medesimo articolo. Entro il medesimo termine di ciascun anno possono essere adottate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate, disposizioni di adeguamento degli obblighi di riservatezza. 2. I dati personali sono conservati, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede. Al fine di assicurarne la riservatezza e la sicurezza, la conservazione dei dati personali avviene mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il presente decreto e trasmesso ai competenti organi di controllo ed e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.