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Norme Ordine pubblico Sanità

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

Redazionedi Redazione12 Febbraio 2011
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

(Gazz. Uff., 18 gennaio 1981, n. 16 Suppl.Ord.)

Art.1 Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra.
A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell’art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per indennità integrativa speciale, sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.
L’assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell’indice del costo della vita e con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell’art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.
Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d’ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art.2 Pensioni e assegni.
Le tabelle A ed E ed i criteri per l’applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle e dai criteri allegati al presente decreto.
Le tabelle C, G, M, N, ed S, nonché la tabella F, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegato al presente decreto.

Art. 3 – 11 omessi. Si veda d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

Art.12 Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici.
Il limite di reddito di cui al primo comma dell’art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potrà essere successivamente modificato con le modalità previste dal secondo comma del medesimo art. 70 .

Art.13 Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale.
(Omissis) .

Art. 14 omesso. Si veda d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

Art.15 Assegni annessi alle decorazioni al valor militare.
L’ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra e fissato a decorrere dal 1° luglio 1981, nella seguente misura annua:
medaglia d’oro al valor militare: L. 3.000.000;
medaglia d’argento al valore per fatti di guerra: L. 250.000;
medaglia di bronzo per fatti di guerra: L. 100.000;
croci di guerra al valor militare: L. 70.000.
Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare.
Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d’oro, sono corrisposti annualmente con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 16– 29 omessi. Si veda d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

Art.30 Riorganizzazione e potenziamento della Direzione generale delle pensioni di guerra.
Per far fronte ai compiti e alle esigenze derivanti dall’attuazione del presente decreto, la dotazione organica dell’Amministrazione centrale del tesoro è aumentata fino a 300 unità, da assegnarsi alla Direzione generale delle pensioni di guerra.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all’art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alla necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.
In attesa della disciplina organica di cui all’art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi per la copertura dei posti portati in aumento.
Per le prove d’esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui faranno parte funzionari della Direzione generale delle pensioni di guerra, sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della cennata legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle qualifiche funzionali istituite con la legge medesima.
È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Nella prima applicazione del presente decreto potrà, altresì, procedersi alla nomina, in tutto o in parte, degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali del ruolo dell’Amministrazione centrale del tesoro.
Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla rideterminazione delle competenze delle divisioni della Direzione generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai compiti previsti dal presente decreto.
Per una più effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze di pensioni, la Direzione generale delle pensioni di guerra sarà fornita di mezzi tecnici adeguati, ivi compreso il potenziamento del centro elettronico, di arredi tecnici, di attrezzature, anche archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a moderne tecnologie e ad apposite ditte di servizi per l’effettuazione di operazioni di massa preliminari alle procedure amministrative. Per le medesime finalità potranno essere conferiti incarichi di consulenza con le procedure di cui all’art. 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art.31 Decorrenza dei nuovi benefici.
Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dal presente decreto decorrono dal 1° luglio 1981.
Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, previste dal presente decreto, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1° luglio 1981.
Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di segnalazione.
La domanda di cui al settimo comma dell’art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal 1° luglio 1981, ha valore di segnalazione.
L’adeguamento automatico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza dal 1° gennaio 1982.

Art.32 Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti.
La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal secondo comma dell’art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata fino a duecentocinquanta unità.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvederà con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all’art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici.
Sino a quando non sarà entrata in vigore la disciplina organica di cui all’art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte dei conti può indire speciali concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici precedenti.
Nella prima applicazione del presente decreto, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente secondo comma, si procederà all’inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario o di revisore principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all’uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.
I posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo le modalità previste dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.
I posti accantonati alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di direttore caro aggiunto di segreteria e di revisione del ruolo ordinario della carriera direttiva della Corte dei conti per effetto dell’art. 60, secondo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono resi disponibili e possono essere conferiti a decorrere dal 1° luglio 1980, con l’osservanza dei criteri previsti dall’art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.
Negli speciali concorsi previsti dai commi precedenti, sarà operata la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art.33 Copertura finanziaria.
All’onere relativo all’applicazione del presente decreto, valutato in lire 302 miliardi annui, di cui 103 miliardi e 500 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1981, si provvede con le somme iscritte al cap. 6171 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982 in relazione all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3 della legge 23 settembre 1981, n. 533.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All. 1.
Le tabelle A – B – C – D – E Art. 3 – 11 sono omesse in quanto sostituiscono le tabelle allegate al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

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