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Lavoro Previdenza Norme

Documento unico di regolarità contributiva.

Redazionedi Redazione16 Agosto 2015Aggiornato il:16 Agosto 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

DURC

Decreto ministeriale 24 ottobre 2007

(Gazz.Uff., 30 novembre 2007, n. 279)

Art. 1. – Soggetti obbligati
1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.

Art. 2. – Soggetti tenuti al rilascio del DURC
1. Il DURC è rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
2. Per i datori di lavoro dell’edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.
4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all’emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.
5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

Art. 3. – Soggetto richiedente e modalità di rilascio
1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all’art. 2.
2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3. Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
4. Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l’Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 4. – Contenuto del documento
1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
2. Il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 5. – Requisiti di regolarità contributiva
1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Art. 6. – Emissione del DURC
1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 3.

Art. 7. – Validità del DURC e verifica dei requisiti
1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1 il DURC ha validità mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell’art. 39-septies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. In mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell’art. 3, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 8. – Cause non ostative al rilascio del DURC
1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Art. 9. – Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell’art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall’interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
6. Nell’ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell’accertamento definitivo dell’illecito.

Art. 10. – Efficacia del provvedimento
1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A
Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’articolo 9 la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC

Articoli 589, comma 2, c.p. – 24 mesi
Articolo 437 c,p. – 24 mesi
590, comma 3, c.p. –18 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 –12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – 12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 77, comma 1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 – 12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956 – 12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 389, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955 – 12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 – 8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73(come modificato dall’articolo 36 bis del decreto legge, 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – 6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003* – 3 mesi
* Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

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