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Codice della strada e trasporti Commerciale Fallimentare Norme

Legge 122 1992 Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.

Redazionedi Redazione3 Febbraio 2017Aggiornato il:3 Febbraio 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 5 febbraio 1992, n. 122

(in Gazz. Uff., 19 febbraio 1992, n. 41)

Legge 5 febbraio 1992, n. 122 – Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.

 

Art. 1
Attività di autoriparazione.
1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione”.
2. Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista (1)
(1) Comma sostituito dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2012, n. 224.

Art. 2
Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
[1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell’art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all’art. 4.] (1)
[2. L’esercizio dell’attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all’esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.] (2)
[3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all’attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l’impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale.] (3)
3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale (4).
(1) Comma abrogato dall’art. 15, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, a decorrere dal 6 dicembre 2000.
(2) Comma abrogato dall’art. 15, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, a decorrere dal 6 dicembre 2000.
(3) Comma abrogato dall’art. 15, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, a decorrere dal 6 dicembre 2000.
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, l. 26 settembre 1996, n. 507.

Art. 3
Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
[1. Ai fini dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2, l’impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
[a ) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all’attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività;] (1)
[b ) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l’esercizio dell’attività, indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura;] (2)
c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell’impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all’articolo 7;
d) sede dell’impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l’iscrizione.
2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all’articolo 2.
[3. La commissione di cui all’art. 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all’art. 2 entro sessanta giorni.] (3)
[4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.] (4)] (5)
(1) Lettera abrogata dall’art. 1, l. 26 settembre 1996, n. 507.
(2) Lettera abrogata dall’art. 1, l. 26 settembre 1996, n. 507.
(3) Comma abrogato dall’art. 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 387.
(4) Comma abrogato dall’art. 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 387.
(5) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, a decorrere dal 6 dicembre 2000.

Art. 4
Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli.
[1. L’esercizio dell’attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo di cui all’art. 1, L. 6 giugno 1974, n. 298 (1).
2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all’articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3.] (2)
(1) Comma così sostituito dall’art. 10, d.l. 29 marzo 1993, n. 82, conv. in l. 27 maggio 1993, n. 162.
(2) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, a decorrere dal 6 dicembre 2000.

Art. 5
Iscrizione nell’albo degli artigiani o nel registro delle ditte.
[1. L’iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l’iscrizione dell’impresa nel registro delle ditte, di cui all’articolo 50 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia corporativa e sugli uffici provinciali dell’economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, l’imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell’articolo 7 della presente legge. All’accertamento dell’iscrizione dell’impresa nel registro di cui all’articolo 2 della presente legge, nonché all’accertamento del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 443 del 1985, procedono le commissioni provinciali per l’artigianato di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, a decorrere dal 6 dicembre 2000.

Art. 6
Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore.
1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell’articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

Art. 7
Responsabile tecnico.
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva (1);
[ c) essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dall’ufficiale sanitario del comune di esercizio dell’attività. ] (2)
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
(1) Lettera così sostituita dall’art. 5, l. 5 gennaio 1996, n. 25.
(2) Lettera abrogata dall’articolo 39, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

Art. 8
Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano.
1. L’iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento dell’artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l’attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell’articolo 7 della presente legge, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Art. 9
Commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
[1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita, con deliberazione della giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta:
a ) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;
b ) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti di cui uno in rappresentanza dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;
c ) da un rappresentante della giunta regionale;
d ) da cinque esercenti l’attività di autoriparazione in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale, designati con riguardo alle attività di cui al comma 3 dell’art. 1;
e ) da un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, designato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
2. La commissione di cui al comma 1:
a ) compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delibera sulle relative domande di iscrizione;
b ) accerta il possesso e verifica la conservazione dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7;
c ) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, con specifica indicazione della o delle sezioni ovvero dell’elenco speciale in cui l’impresa è iscritta;
d ) delibera la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione che abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
e ) propone alle competenti autorità provinciali o regionali le sanzioni da applicare per le violazioni della presente legge, eccezion fatta per quelle di cui all’art. 12.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad istituire una tassa per diritto di segreteria determinata in misura tale da assicurare piena copertura agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 dell’art. 2 e del comma 1 del presente articolo.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 397.

Art. 10
Vigilanza e sanzioni.
1. Le province e i comuni vigilano sull’applicazione della presente legge.
2. L’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all’articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.
3. L’esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all’articolo 2 diverse da quella in cui l’impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell’impresa dal registro di cui all’articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 11
Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
1. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi effettuati.
2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all’atto della assunzione dell’incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le sanzioni per l’inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell’impresa dal registro di cui all’articolo 2.

Art. 12
Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi.
[1. Al fine di assicurare l’effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all’art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall’art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, può affidare, in concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attività di autoriparazione iscritte nel registro di cui all’art. 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione.
2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attrezzature e le strumentazioni di cui al comma 1, nonché le operazioni e le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma.
3. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti effettua periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a revisione presso le imprese medesime. I controlli presso le officine sono effettuati dagli impiegati di cui al primo comma dell’art. 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come sostituito dall’art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 19 della stessa legge n. 870 del 1986. L’importo delle spese a carico delle officine è versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato di previsione dell’entrata, la cui denominazione è conseguentemente modificata con decreto del Ministro del tesoro.
4. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si accerti che l’impresa non dispone delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1.
5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dalle imprese di cui al comma 1, nonché le tariffe per i controlli periodici presso le officine effettuati, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di gettito per l’erario accertato nell’esercizio finanziario antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell’annotazione, sulla carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate, trasmettono, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, entro il termine e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a ) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio;
b ) la certificazione della revisione effettuata, con indicazione delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti;
c ) l’attestazione del pagamento, da parte dell’utente, delle tariffe per le operazioni di revisione eseguite.
7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la carta di circolazione è a disposizione, presso i suddetti uffici, per il ritiro a cura delle imprese di cui al comma 1, che provvedono alla restituzione all’utente.
8. Fino all’annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione di cui alla lettera b ) del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
9. Il sesto comma dell’art. 55 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è sostituito dal seguente:
“Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione è del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione è ripetuta”.
10. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a ) le sanzioni amministrative, ivi compresa l’eventuale revoca della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui al medesimo comma, nel caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni di cui alle lettere b ) e c ) del comma 6 o di revisioni effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti;
b ) le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi di trasmissione, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, della documentazione di cui al comma 6.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, a far data dal 1° gennaio 1993.

Art. 13
Disposizioni transitorie.
[1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all’articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all’articolo 1, e le attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all’articolo 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985 (1).
2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all’articolo 2, il responsabile tecnico di cui all’articolo 7, purché in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 (2).
3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell’albo di cui all’articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico può essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell’articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
[4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all’art. 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a ) e b ) del comma 1 dell’art. 3.] (3)
4- bis . Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all’avvenuto rilascio delle medesime (4).] (5)
(1) Per una proroga dei termini previsti dal presente comma, vedi l’art. 5, l. 5 gennaio 1996, n. 255.
(2) Comma così sostituito dall’art. 5, l. 5 gennaio 1996, n. 25.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, l. 26 settembre 1996, n. 507.
(4) Comma aggiunto dall’art. 5, l. 5 gennaio 1996, n. 25.
(5) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, a decorrere dal 6 dicembre 2000.

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