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Norme Commerciale Fallimentare

Legge 162/2024 Promozione e sviluppo start-up

Redazionedi Redazione9 Novembre 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 28 ottobre 2024, n. 162

(Gazz. Uff. 7 novembre 2024, n. 261)

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per «start-up innovative»: le start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) per «PMI innovative»: le piccole e medie imprese (PMI) innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 2
Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative

1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3
Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI

1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);
c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;
e) l’ammontare delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L’operatività del patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio» prevista dal comma 5-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all’adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Art. 4
Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche

1. All’articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012»;
b) al comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I redditi di capitale indicati all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33»;
d) al comma 3: 1) dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, già in possesso dell’investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;
2) dopo le parole: «di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 3 dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare degli articoli 21 e 21 bis del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
3. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l’innovazione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero dell’università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all’Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.
6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

Art. 5
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, lettera i-quater), numero 1), le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni»;
b) all’articolo 35-undecies, comma 1-quater, le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni».

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