Legge 27 maggio 1991, n. 176
(Gazz. Uff., 11 giugno 1991, n. 135 - Suppl. Ord.)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 49 della convenzione stessa.
Art.3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.