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Norme Ambiente Protezione civile

Legge 194/2015 Tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo

Redazionedi Redazione15 Aprile 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 1° dicembre 2015 n. 194

(Gazz. Uff., 11 dicembre 2015, n. 288)

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito:
a) dall’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 3;
b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 4;
c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 5;
d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 8.
4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.
5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e per l’agricoltura.
2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
a) che sono originarie di uno specifico territorio;
b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell’attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell’ambito dell’azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell’ambito dell’azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.
4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all’articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all’articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Articolo 3
Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
2. Nell’Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
3. L’iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell’Anagrafe è subordinata a un’istruttoria finalizzata alla verifica dell’esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell’ambito di aziende agricole o ex situ, dell’indicazione corretta del luogo di conservazione e dell’eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all’iscrizione.
4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell’Anagrafe.
5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell’Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l’accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell’Anagrafe, Né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l’anno 2015, di euro 288.000.

Articolo 4
Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell’ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 5
Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di:
a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.
2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente legge.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l’anno 2015, di euro 152.000.

Articolo 6
Conservazione in situ, nell’ambito di aziende agricole ed ex situ
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell’ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere l’attività da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Articolo 7
Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. All’aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 8.
2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell’evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.

Articolo 8
Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.
2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l’applicazione della normativa vigente in materia;
d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all’utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;
e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali.
4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l’integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull’attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 9
Tutela delle varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi
1. Al comma 4 dell’articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».

Articolo 10
Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge, nonché per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

Articolo 11
Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione
1. Il comma 6 dell’articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all’interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».

Articolo 12
Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l’indicazione dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell’ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.

Articolo 13
Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all’articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell’ambito di circuiti locali;
c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell’agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all’ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

Articolo 14
Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell’orario di lavoro degli uffici pubblici Né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.

Articolo 15
Iniziative presso le scuole
1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull’importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Articolo 16
Interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare
1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, predisposto ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all’alimentazione umana, all’alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Articolo 17
Disposizioni attuative
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all’articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell’Anagrafe di cui all’articolo 3 e individua le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all’articolo 4 nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformità a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all’articolo 7.

Articolo 18
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l’anno 2015 e ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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