Legge 18 marzo 1968, n. 337
(in Gazz. Uff., 10 aprile 1968, n. 93)
Articolo 1
Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.
Articolo 2
Sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Articolo 3
È istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composta da:
a) il Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell’interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell’interno.
Il Ministro per i beni e le attività culturali può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali.
I membri di cui alla lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati .
Articolo 4
È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente.
Il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco.
Articolo 5
Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l’autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.
A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 20 del presente provvedimento, rimangono in vigore.
Articolo 6
(Omissis).
Articolo 7
(Omissis).
Articolo 8
(Omissis).
Articolo 9
Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, senza ricorso ad esperimento di asta.
È vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.
Articolo 10
(Omissis).
Articolo 11
Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.
Articolo 12
L’aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai nn. 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 è ridotta al 5 per cento.
Articolo 13
Non sono dovute sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall’art. 15, R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall’art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.
Articolo 14
L’energia elettrica comunque impiegata per l’esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.
Articolo 15
(Omissis).
Articolo 16
Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell’imposta di consumo prevista dall’art. 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.
[1] A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 20 del presente provvedimento, rimangono in vigore.
Articolo 17
Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.
Articolo 18
Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all’art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, al fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Articolo 19
Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è stanziato annualmente, a partire dall’esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.
Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell’allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.
Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione consultiva prevista dall’articolo 3.
All’onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l’anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 20
La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norma della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.