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Lavoro Previdenza Norme

Legge 45 1990 Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

Redazionedi Redazione14 Febbraio 2017Aggiornato il:14 Febbraio 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 5 marzo 1990, n. 45

(Gazz. Uff., 9 marzo 1990, n. 57)

Legge 5 marzo 1990, n. 45 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

Art. 1
Facoltà di ricongiunzione.
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell’età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all’ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell’articolo 2 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.

Art. 2
Modalità di ricongiunzione (A).
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1 (1).
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3 (2).
(1) Vedi d.m. 4 marzo 1993.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 14 maggio 2013 n. 79; Circolare INPS 20 maggio 2014, n. 64; Circolare INPS 2 aprile 2015, n. 68; Circolare INPS 11 febbraio 2016, n. 29.

Art. 3
Esercizio della facoltà.
1. Le facoltà di cui all’articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all’atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 4
Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento.
1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell’onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all’articolo 2, comma 3, s’intende che l’interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all’articolo 1.
3. Il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 5
Determinazione del diritto e della misura della pensione.
1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l’età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.
2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

Art. 6
Coincidenza di periodi di contribuzione.
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell’interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell’onere a carico del richiedente di cui all’articolo 2, comma 2.

Art. 7
Facoltà per i superstiti.
1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell’interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

Art. 8
Esclusione dall’applicazione di disposizioni.
1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all’articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all’articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all’articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all’articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Art. 9
Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
1. I limiti di anzianità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell’entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.

Art. 10
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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