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Legge 57 2016 Riforma organica della magistratura onoraria giudici di pace

Redazionedi Redazione6 Maggio 2017Aggiornato il:6 Maggio 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 28 aprile 2016, n. 57

(Gazz. Uff. 29 aprile 2016, n. 99)

Legge 28 aprile 2016, n. 57 – Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Art. 1 Contenuto della delega
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;
q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili

Art. 2 Principi e criteri direttivi
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace
2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali
3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l’altro, i requisiti:
1) della cittadinanza italiana;
2) del possesso dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;
4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;
5) della idoneità fisica e psichica;
6) dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;
7) della professionalità;
8) dell’aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:
1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;
3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;
4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;
c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;
d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;
e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso per titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all’esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;
f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all’esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;
g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie
4. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario:
1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;
b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;
c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;
d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;
e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie
5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che, quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;
3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;
b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all’applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate. Dall’attuazione delle disposizioni della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie
6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituire presso l’ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l’impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati i seguenti compiti:
1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che quest’ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento
7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;
b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a) il magistrato onorario possa essere confermato nell’incarico per un altro quadriennio in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell’esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri
per
l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell’impegno, sulla base dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest’ultimo;
c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
d) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa superare gli otto anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale;
e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi due anni dell’incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;
f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;
g) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
h) prevedere che in ogni caso l’incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età
8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato;
b) disciplinare i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica
9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;
b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall’articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
10. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;
b) prevedere i casi per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;
c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca
11. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;
b) prevedere le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell’incarico;
c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) del presente comma e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull’ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;
d) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374
12. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera b) e mediante il ricorso a procedure automatiche;
d) prevedere che il presidente del tribunale nell’espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) possa avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali
13. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
b) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di una parte fissa dell’indennità in misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;
c) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di una parte fissa dell’indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);
d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere b) e c) sia corrisposta la parte fissa dell’indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente;
e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell’indennità in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;
f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere nell’anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1;
g) prevedere che, al termine dell’anno, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell’indennità, che comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1;
h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;
i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell’ufficio o della sezione;
l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità
14. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;
b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;
c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;
d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico
15. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;
h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283
16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario
17. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 possano essere confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti inerenti all’ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possano svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell’incarico, riconosca l’esistenza di specifiche esigenze di
servizio relativamente all’ufficio per il quale la domanda di conferma è proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all’esercizio di funzioni giudiziarie. Dall’attuazione del presente numero non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
3) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza di tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4);
4) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessi con il raggiungimento del sessantottesimo anno di età;
b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1;
2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);
5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;
c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 continuino ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data
18. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l’importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio

Art. 3 Procedure per l’esercizio della delega
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1
Art. 4 Incompatibilità del giudice di pace 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie
2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni
tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce
causa
di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado
4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario
5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie

Art. 5 Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace
1. L’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo
2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace
3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche
4. Il presidente del tribunale, nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali

Art. 6 Applicazione dei giudici di pace
1. Fermi i divieti di cui all’articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall’integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto
2. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore
della
magistratura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta
4. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un’ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550 per l’anno 2016, di euro 201.100 per l’anno 2017 e di euro 100.550 per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia

Art. 7 Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario
1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali
2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali
3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura
4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico

Art. 8 Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali
3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell’ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità

Art. 9 Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente
2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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