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Norme Civile e procedura civile

Legge 590/1965 Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

Redazionedi Redazione4 Gennaio 2023Aggiornato il:4 Gennaio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 26 maggio 1965, n. 590

(Gazz. Uff., 9 giugno 1965, n. 142)

Indice dei contenuti ⇣
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
Titolo I Provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
Titolo II Interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice
Titolo III Disposizioni finanziarie e finali
Capo I Disposizioni finanziarie
Capo II disposizioni finali

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

Titolo I
Provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

Articolo 1
Ai mezzadri, ai coloni parziali, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell’uno per cento, per l’acquisto – effettuato in epoca posteriore alla entrata in vigore della presente legge – di fondi rustici che, a giudizio dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.
I mutui di cui al primo comma possono essere altresì concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacità lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo.

Articolo 2
Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l’acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall’avvenuto acquisto dei fondi stessi.
Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del precedente articolo.
I prestiti di cui ai precedenti commi avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d’interesse del due per cento.
Detti prestiti saranno concessi agli istituti di cui al successivo art. 16, ancorché abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3
La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d’acquisto, nonché alla decisione dell’istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.
I mutui di cui all’art. 1, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all’intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
Il nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell’Ispettorato agrario compartimentale.
Gli Enti di sviluppo agricolo, istituiti per legge, sono autorizzati ad intervenire per facilitare l’espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti.

Articolo 4
Una Commissione provinciale – composta del capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, del capo dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell’Ufficio tecnico erariale e di un rappresentante dell’Ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del [Comitato regionale per l’agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 – indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall’Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.
Il giudizio di congruità, previsto dal precedente art. 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.

Articolo 5
Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l’esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia.

Articolo 6
I mutui ed i prestiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all’ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.
A tal fine, la disponibilità del Fondo interbancario di garanzia sono incrementate:
a) dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma lettera a), dell’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestiti di cui all’art. 2;
b) dal 40 per cento dell’importo degli interessi che andranno a maturate sul conto corrente fruttifero che sarà istituito, ai termini del successivo art. 20; aliquota che potrà essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo art. 21;
d) dall’importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario.
La garanzia offerta dal Fondo interbancario per i mutui e i prestiti di cui al primo comma formerà oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.

Articolo 7
Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli istituti delle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all’atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.
Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonché delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.
Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all’art. 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1984. Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.
Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Articolo 8
In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l’esercizio dell’impresa familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l’avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all’istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell’art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l’Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all’art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l’avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l’azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l’acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l’affrancazione dei canoni enfiteutici.
L’accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato allo Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.

Articolo 9
Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente art. 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell’art. 2932 del Codice civile .

Articolo 10
Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo ai sensi dell’art. 1 a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura non abbia ritenuto congruo il prezzo tra le parti convenuto il proprietario che rifiuti di alienare il fondo, ritenuto idoneo ai termini del citato art. 1, al prezzo congruo indicato dall’Ispettorato, non potrà avvalersi per due anni della disposizione di cui all’art. 1, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Articolo 11
Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b) dell’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, l’esecuzione è sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiari di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre disposizioni concernenti la formazione della proprietà coltivatrice.
In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore.

Titolo II
Interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice

Articolo 12
La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l’art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l’acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.
Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiarie di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma.
Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della “Cassa”. Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari .

Articolo 13
Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente art. 12 nonché le condizioni e l’importo dei rimborsi alla “Cassa”, saranno disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La “Cassa” determina annualmente l’importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all’uopo recate dal successivo art. 22, incrementate dalle quote di rimborso.
Le attività finanziarie derivanti dall’applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della “Cassa”.

Articolo 14
Il diritto di prelazione previsto dall’art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando vengano acquistati o venduti dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Articolo 15
Ai titolari delle aziende contadine costituite con l’intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente art. 12 e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall’art. 2 della presente legge.
Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell’ambito delle zone loro affidate.

Titolo III
Disposizioni finanziarie e finali

Capo I
Disposizioni finanziarie

Articolo 16
Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 della presente legge è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura e delle foreste: lire 1 miliardo per l’esercizio finanziario 1963-64; lire 10 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; lire 25 miliardi per l’esercizio finanziario 1965; lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.
Il fondo di rotazione è incrementato fino al 31 dicembre 1984 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell’art. 7.

Articolo 17
Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà contadina nei singoli territori.
La ripartizione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all’esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.
La concessione e l’utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente art. 16.
Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Articolo 18
Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni, dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente art. 17.
L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Articolo 19
Le somme eventualmente non impiegate dal fondo di rotazione, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 20
Le anticipazioni previste dal precedente art. 16 saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all’art. 16.
I prelevamenti, nell’ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli Istituti di credito, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.
Sulla prima anticipazione che sarà concessa agli Istituti potrà essere loro corrisposta, con le modalità da stabilire nelle convenzioni di cui all’art. 17, una somma non superiore al 10 per cento della anticipazione medesima, da impiegare per la sollecita erogazione degli importi mutuati nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria, a seguito delle richieste di prelevamento di cui al comma precedente.

Articolo 21
É autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1970, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie, del Fondo interbancario di garanzia istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.
Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell’art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di lire 900 milioni per l’esercizio finanziario 1963-64, di lire 450 milioni rispettivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l’esercizio finanziario 1965, nonché di lire 900 milioni per l’esercizio finanziario 1966.
Per effetto dell’incremento del limite di impegno recato dal precedente comma, le annualità indicate al terzo comma del citato art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1995: lire 3.300 milioni per l’esercizio finanziario 1963-64; lire 2 400 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; lire 4.800 milioni nel 1965; lire 5.700 milioni dal 1966 al 1989; lire 5.400 milioni nel 1990; lire 4.800 milioni nel 1991; lire 4.200 milioni nel 1992; lire 3.150 milioni nel 1993; lire 1.650 milioni nel 1994 e lire 900 milioni nel 1995.

Articolo 22
É autorizzata la spesa di lire 49 miliardi e 200 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina per gli interventi di cui all’art. 12.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni nell’esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 6 miliardi e 500 milioni nell’esercizio finanziario 1965, lire 8 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Articolo 23
É autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’esercizio finanziario 1965 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all’applicazione della presente legge.
Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l’agricoltura e le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione e alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

Articolo 24
Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro per l’agricoltura e le foreste, d’intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.
L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Capo II
disposizioni finali

Articolo 25
Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo I, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l’arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli atti, ai titoli, alle formalità è quant’altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese – in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge – le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall’articolo 12 che sono considerati, a tutti gli effetti attività di formazione di proprietà contadina.
Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell’applicazione del precedente art. 8.

Articolo 26
Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo I esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell’art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all’1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.

Articolo 27
Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonché le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per l’acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadina, possono essere concesse – ferma restando ogni altra condizione richiesta – quando l’acquisto riguardi terreni il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l’imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite.
La disposizione di cui al precedente comma si applica per gli acquisti effettuati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 28
Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina è elevato da cinque a dieci anni.
La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 29
I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonché le agevolazioni creditizie di cui al precedente art. 1.

Articolo 30
La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie.
La disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica – con effetto dal 1° gennaio successivo all’entrata in vigore della citata legge – anche per i terreni venduti dalla “Cassa” in epoca antecedente all’entrata in vigore della stessa legge n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al 30 giugno 1965.
La “Cassa” è autorizzata ad assumere personale entro il limite massimo di cinquanta unità, comprese quelle in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche ed alle condizioni che saranno determinate con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Articolo 31
Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.
Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo.
La presente disposizione – a modifica di quanto previsto al n. 2 dell’art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, – si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 32
Il testo dell’ultimo comma dell’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituito dal seguente:
“Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l’amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.
Il Fondo interbancario di garanzia è altresì esente dall’imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall’imposta camerale, nonché dalla imposta sulle società”.

Articolo 33
L’art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è così modificato:
“A partire dall’entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente”.

Articolo 34
Il primo comma dell’art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 è sostituito dal seguente:
“In luogo del certificato dell’Ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio”.

Articolo 35
L’art. 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è sostituito dal seguente:
“Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto Né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell’art. 4, Né quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all’Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell’art. 4”.

Articolo 36
Per ogni omissione, da qualsiasi causa dipenda, risultante negli atti stipulati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, che costituisca causa di impedimento ai benefici fiscali, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa sanatoria generale all’acquirente, permutante o enfiteuta con la sola presentazione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, all’Ufficio del registro del luogo nel quale è avvenuta la registrazione dell’atto, dei documenti stabiliti dall’art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, modificato dall’art. 33 della presente legge.
Le imposte di registro ed ipotecarie già versate all’erario non sono ripetibili.

Articolo 37
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

Articolo 38
Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprietà coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.

Articolo 39
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, determinato in lire 2 miliardi e 100 milioni nell’esercizio finanziario 1963-64, in lire 13 miliardi e 400 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e in lire 33 miliardi e 950 milioni nell’esercizio 1965, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 574 e 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 1963-64, nei capitoli 580 e 632 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per il periodo anzidetto e nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l’esercizio finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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Indice dei contenuti
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
Titolo I Provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
Titolo II Interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice
Titolo III Disposizioni finanziarie e finali
Capo I Disposizioni finanziarie
Capo II disposizioni finali
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