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Norme Commerciale Fallimentare

Legge 93/2023 Diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica

Redazionedi Redazione27 Luglio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 14 luglio 2023, n. 93

(Gazz. Uff. 24 luglio 2023, n. 171)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Articolo 1
Principi
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:
a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell’innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
b) tutela il diritto d’autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l’utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l’internazionalizzazione delle opere dell’ingegno;
d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore;
e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell’iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
f) garantisce l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell’Unione europea.

Articolo 2
Provvedimenti urgenti e cautelari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l’Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l’Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall’associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell’inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L’Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.
4. Il titolare o licenziatario del diritto o l’associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all’Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell’instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l’elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall’Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall’Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell’Europol e al soggetto che ha richiesto l’adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell’Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell’elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.
6. Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell’instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all’interno dell’Unione europea, l’Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell’Unione europea. Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell’instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell’Unione europea, l’Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.
7. L’Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l’indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Articolo 3
Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale
1. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».
2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
«4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge».
3. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;
2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»;
2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000».

Articolo 4
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione
1. Il Ministero della cultura, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria nonché con l’Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l’abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell’autonomia scolastica, in coerenza con l’educazione alla cittadinanza digitale di cui all’articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
3. All’attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Articolo 5
Sanzioni amministrative
1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all’articolo 2 della presente legge, l’Autorità applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 6
Regolamento
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della tata di 10 unità, di cui 1 unità di livello di-medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quando previsto dall’articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.
3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 7
Norme in materia di personale dell’Autorità e disposizioni finanziarie
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all’articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l’anno 2023, 1.075.196 euro per l’anno 2024, 1.128.703 euro per l’anno 2025, 1.184.357 euro per l’anno 2026, 1.240.380 euro per l’anno 2027, 1.298.538 euro per l’anno 2028, 1.376.938 euro per l’anno 2029, 1.443.339 euro per l’anno 2030, 1.516.710 euro per l’anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall’anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all’Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l’anno 2023, 795.038 euro per l’anno 2024, 829.139 euro per l’anno 2025, 864.608 euro per l’anno 2026, 900.382 euro per l’anno 2027, 937.521 euro per l’anno 2028, 986.898 euro per l’anno 2029, 1.029.169 euro per l’anno 2030, 1.075.717 euro per l’anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall’anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l’anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:
a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
c) titolari dei diritti su format televisivi;
d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
e) fornitori di servizi di media;
f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. L’Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l’entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l’integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l’anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.
4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l’entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l’entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l’entità massima del contributo previsto dall’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l’entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell’applicazione del presente comma, per «ricavi» si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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