Legge 7 aprile 1997, n. 96
(Gazz. Uff., 12 aprile 1997, n. 85)
Art. 1 – Emissione di monete da lire mille e da lire duemila
1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d’Italia di emettere banconote di pari importo.
2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.
Art. 2 – Emissione della banconota da lire cinquecentomila
1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d’Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.
Art. 3. – Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato
1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell’Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.
1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012 .
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell’Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 – Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti
1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l’importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
Art. 5. – Convenzioni
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d’Italia per regolare i rapporti nascenti dall’attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l’Istituto di emissione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.