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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Ambiente Protezione civile
Ambiente Protezione civile Norme

Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Redazionedi Redazione15 Marzo 2019Aggiornato il:15 Marzo 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Ordinanza del Ministero della Salute 13 giugno 2016, n. 101630

(Gazz. Uff., 16 luglio 2016, n. 165)

Ordinanza del Ministero della Salute 13 giugno 2016, n. 101630 – Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

L’efficacia della presente Ordinanza è prorogata di dodici mesi a decorrere dal 15 luglio 2017 a norma dell’articolo unico dell’O.M. 21 giugno 2017, successivamente ulteriormente prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data del 16 luglio 2018 a norma dell’articolo unico dell’O.M. 25 giugno 2018

Art. 1
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2
1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.
2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l’azienda sanitaria locale e l’Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 3
1. Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l’episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L’Ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Art. 4
1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale e all’Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, inviando i moduli di cui all’allegato 1 e all’allegato 2, sezione A e/o sezione B, della presente ordinanza.

Art. 5
1. Ai fini dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l’avvelenamento, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente assicura l’invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. I campioni e le carcasse sono accompagnati dalla diagnosi di sospetto avvelenamento corredata dal referto anamnestico di cui all’art. 3.
2. L’Azienda sanitaria locale può autorizzare il medico veterinario libero professionista o il proprietario dell’animale ad inviare direttamente all’Istituto zooprofilattico sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.

Art. 6
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l’animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.
2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al veterinario richiedente. L’esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente.
3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del precedente comma 2, il responsabile della necroscopia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se è necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l’evento, alle autorità competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all’autorità giudiziaria, mediante l’invio del modulo di cui all’allegato 3, sezione A, della presente ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall’arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l’evento, alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all’autorità giudiziaria, mediante l’invio del modulo di cui all’allegato 3, sezione B, della presente ordinanza.
4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l’Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l’evento, alle autorità competenti e all’autorità giudiziaria, mediante l’invio del modulo di cui all’allegato 3, sezione C, della presente ordinanza.
5. Per i campioni conferiti dagli organi di polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti.

Art. 7
1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all’art. 4, dà immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare in collaborazione con le Autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell’Istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l’ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.
2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le Prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo rappresentante, composto da:
a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
b) un rappresentante del Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
d) un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
e) un rappresentante delle Guardie zoofile;
f) uno o più rappresentanti dell’Ordine provinciale dei medici veterinari.
3. Detto tavolo è integrato, all’occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell’ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

Art. 8
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per dodici mesi.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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