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Civile e procedura civile Diritti fondamentali della persona Norme

Provvedimento garante privacy sulla pubblicazione degli avvisi delle vendite giudiziarie

Redazionedi Redazione3 Febbraio 2019Aggiornato il:3 Febbraio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali 7 febbraio 2008, n. 30239

(Gazz. Uff., 25 febbraio 2008, n. 47)

Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali 7 febbraio 2008, n. 30239

Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie.

 

Premesso:
Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni in merito al regime di pubblicità nell’ambito dei procedimenti di espropriazione forzata. Le questioni sollevate riguardano l’applicazione delle modifiche apportate all’art. 490 c.p.c. (previste dalla riforma del processo esecutivo entrata in vigore il 1° marzo 2006), in relazione ai contenuti e alle modalità di pubblicazione degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie.
In particolare, la prevista pubblicazione in appositi siti internet di copia dell’ordinanza del giudice che dispone sulla vendita forzata, nonché della relazione di stima dei beni da espropriare, in assenza di opportuni accorgimenti volti a tutelare la riservatezza degli interessati, avrebbe comportato, ad avviso dei segnalanti, un’ingiustificata diffusione dei nominativi dei debitori sottoposti alle procedure esecutive, nonché di eventuali terzi (ad esempio, dei proprietari di porzioni immobiliari confinanti con l’immobile dell’esecutato).
Sulla base degli approfondimenti svolti, il Garante ravvisa l’esigenza di indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di adottare nell’espletamento delle procedure in esame modalità che, nel rispetto del pertinente dettato normativo, permettano di favorire ampia pubblicità agli atti del processo esecutivo rispettando, al contempo, i diritti degli interessati.
Osserva:

ARTICOLO UNICO

1. Pubblicità degli atti e diritti degli interessati.
Già con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si è espresso sulla necessità di rispettare la dignità delle persone coinvolte nel processo esecutivo, auspicando un intervento del legislatore volto a evitare l’affissione di manifesti con i nominativi dei debitori e invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati (Provv. 22 ottobre 1998, disponibile sul sito internet dell’Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1104097).
Il codice in materia di protezione dei dati personali ha poi modificato in tal senso il codice di procedura civile prevedendo, da un lato, che sia omessa l’indicazione del debitore negli avvisi relativi agli atti esecutivi pubblicati sui quotidiani e nelle forme della pubblicità commerciale (art. 174 , comma 9, del codice; art. 490, comma 3, c.p.c.), e, dall’altro, che gli avvisi di vendita debbano indicare che «maggiori informazioni anche relative alle generalità del debitore possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse» (art. 174, comma 10, del codice; art. 570 c.p.c.).
Recenti interventi normativi (art. 2, comma 3, lettera e), decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) hanno riformulato integralmente l’art. 490, comma 2, c.p.c. disponendo, in particolare, che gli avvisi, «in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili», «unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima del bene» debbano essere «inseriti in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto». Con decreto del Ministro della giustizia del 31 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006) sono stati individuati i siti internet destinati all’inserimento dei predetti avvisi.
Il descritto quadro normativo rivela, quindi, la particolare attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti degli interessati nell’ambito del processo esecutivo. Da un lato, l’omissione del nominativo del debitore nell’avviso di vendita (art. 490, terzo comma, c.p.c.) risponde alla necessità di tutelare il diritto degli interessati a non subire un’ingiustificata divulgazione dei dati personali che li riguardano. Dall’altro, la possibilità di conoscere le generalità del debitore, e ogni altra ulteriore utile informazione, attraverso le strutture degli uffici giudiziari (art. 570 c.p.c.) consente a chi sia realmente interessato all’acquisto un’informata valutazione circa l’effettiva situazione giuridica del bene da espropriare.

2. Pubblicazione on-line dell’ordinanza e della relazione di stima.
La menzionata riforma del processo esecutivo ha assicurato una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie prevedendo, come accennato, l’inserimento in appositi siti web, oltre che dell’avviso di vendita, anche di copia dell’ordinanza del giudice che dispone sulla vendita e della relazione di stima.
Come è emerso nei casi segnalati al Garante, talvolta le copie dell’ordinanza e della relazione di stima pubblicate contengono le generalità del debitore e di eventuali altri soggetti, quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell’esecutato, non direttamente interessati dalla procedura esecutiva.
Al riguardo, deve essere rilevato che la prevista consultabilità on-line di atti del procedimento esecutivo senza l’omissione delle generalità del debitore vanifica la tutela chiaramente garantita in altra parte della stessa disposizione, nella parte in cui (art. 490, terzo comma, c.p.c.), anche in relazione ad altre forme di pubblicità meno invasive, è precisamente disposto che nell’avviso in questione «è omessa l’indicazione del debitore».
Pertanto, al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dal codice in materia di protezione dei dati personali e dallo stesso art. 490, occorre che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. omettano l’indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne l’identità, oltre che nell’avviso di vendita, anche nelle copie dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima.
D’altra parte, occorre che nelle copie pubblicate di tali atti non siano riportati i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva ove ciò non sia previsto da una specifica norma di legge, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo. Ciò, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati posto dall’art. 11, comma 1, lettera d) del codice, disposizione che trova applicazione anche in relazione ai trattamenti effettuati «per ragioni di giustizia» (art. 47 del codice).
Resta fermo che le generalità del debitore e ogni altra ulteriore informazione potranno essere richieste e ottenute presso la cancelleria del tribunale da chiunque vi abbia interesse (art. 570 c.p.c.).
Copia del presente provvedimento viene inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza in relazione alle rispettive attribuzioni, anche al fine di assicurare l’adozione di ogni idonea iniziativa volta a favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati.
Tenuto conto dell’alto numero di questi ultimi, va infine disposta, ai sensi dell’art. 143, comma 2, del codice, la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, indica agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di non riportare, oltre che nell’avviso di vendita, nelle copie pubblicate delle ordinanze e delle relazioni di stima l’indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l’identità di quest’ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso;
b) dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza in relazione alle rispettive attribuzioni, anche al fine di assicurare l’adozione di ogni idonea iniziativa volta a favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;
c) ai sensi dell’art. 143, comma 2, del codice, dispone la pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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