Arriva l’alcol test sulle piste da sci. Dal 1° gennaio 2022 introdotto il divieto di sciare in stato di alterazione alcolica
Il Decreto Legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021 recante l’introduzione di tutta una serie di disposizioni in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2022, il divieto di sciare in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze tossicologiche.
Non solo, l’articolo 31 del D.Lgs. 40/2021 introduce la possibilità che gli sciatori siano sottoposti ad accertamento (alcol test) con apparecchi portatili così come accade per i conducenti dei mezzi a motore.
Il controllo alcolemico e tossicologico sulle piste da sci potrà essere effettuato da Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e, infine, Polizia locale nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche. Gli organi accentratori ″hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall’articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495” ovvero con le medesime procedure e strumenti previsti dal Codice della Strada.
Sanzioni per la pratica dello sci in stato di ebbrezza
La sanzione per lo “sci in stato di ebbrezza” va da 250 euro a 1.000 euro, così come previsto dal successivo art. 33, 2° comma lettera m) del D.Lgs. 40/2021.
In caso di violazioni di particolare gravità i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre.
Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato. (art. 33, comma 4).
Articolo 31 D.Lgs. 40/2021
Accertamenti alcolemici e tossicologici
1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall’articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.