La “portabilità” dei finanziamenti, introdotta dall’art. 8 D.L. 7/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), è sempre gratuita e non ammette l’addebito di nessun onere, già dalla data di entrata di vigore del medesimo decreto (1 febbraio 2007) e anche prima delle precisazioni offerte successivamente dalle leggi 244/2007 e 2/2009. Inoltre, il comportamento omissivo dell’intermediario che ostacoli il cliente nell’esercizio di tale diritto è fonte di responsabilità, con l’obbligo di risarcire il relativo danno.
In un caso di polizza assicurativa accessoria, l’ABF ha disposto che l’estinzione anticipata del finanziamento comporta la risoluzione del contratto di assicurazione e che le ulteriori rate di premio riscosse dall’intermediario, successivamente all’estinzione del finanziamento, devono essere restituite.
La facoltà per l’intermediario di modificare unilateralmente i tassi e le altre condizioni di contratto (art. 118 TUB) è subordinata all’esistenza di un giustificato motivo (introdotto dal D.L.
223/2006), volto a salvaguardare nel tempo l’equilibrio delle condizioni stesse. Nel caso di un contratto di finanziamento a tasso variabile, le variazioni dell’indice di riferimento sono fisiologiche e gravano in maniera pienamente equilibrata su entrambe le parti, per cui è esclusa in radice la possibilità per l’intermediario di introdurre modifiche peggiorative al tasso (nel caso concreto era stato aumentato unilateralmente lo spread).
Ai fini dell’art. 13 D.L. 7/2007, secondo cui l’intermediario deve trasmettere entro 30 giorni al conservatore dei registri immobiliari la richiesta di cancellazione dell’ipoteca in caso di estinzione del finanziamento, la semplice dichiarazione della banca resa al cliente di “disponibilità alla cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta” non è sufficiente e il ritardo per la cancellazione effettiva dell’ipoteca (nel caso di specie di oltre quattro mesi rispetto al termine di legge) è idoneo presupposto per il risarcimento del danno.
Articolo tratto da: Banca d’Italia