La Camera ha votato all'unanimità la proposta di legge costituzionale di modifica all'art. 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, già approvata, in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato.
All’art. 33 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma (settimo) «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».
Nel testo originale del 1948, la Costituzione non conteneva riferimenti all’attività sportiva. Gli unici circoscritti riferimenti allo sport in fonti di rango costituzionale erano previsti da due Statuti speciali: quello del Trentino-Alto Adige che assegna alla potestà legislativa concorrente la materia “attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature”; quello del Friuli - Venezia Giulia che attribuisce alla potestà legislativa regionale primariala materia “istituzioni sportive”. Con la riforma del Titolo V della Costituzione, operata nel 2001, lo sport entra in Costituzione, sia pur ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: l'articolo 117, comma 3, infatti, annovera «l'ordinamento sportivo» fra le materie di competenza concorrente.
Ora lo sport entra nella Costituzione della Repubblica italiana come uno dei valori tutelati dalla Carta al pari della dignità della persona umana, dell’uguaglianza morale e giuridica dei cittadini, della libertà di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di religione, dell diritto all’istruzione, alla salute ed alla giustizia.
Art. 33 Costituzione
1. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
2. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
5. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
7. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.