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Art 570 bis codice penale: è reato non versare l’assegno di mantenimento al coniuge

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano9 Agosto 2019Aggiornato il:9 Agosto 2019
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In vigore l’art 570 bis codice penale: è reato non versare l’assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato
Cosa preve l’art. 570 bis del codice penale
Differenza tra art 570 e 570 bis c.p.

In vigore l’art 570 bis codice penale: è reato non versare l’assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato

È soggetto a sanzione penale il coniuge chi si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Cosa preve l’art. 570 bis del codice penale

Dal 6 aprile 2018 entra in vigore l’art. 570 bis del codice penale,  introdotto dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21, recante attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.
Secondo la nuova norma il mancato versamento dell’assegno dovuto per il mantenimento dei figli e del coniuge rischia la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro.
L’art. 570 bis, infatti, estende le pene previste dall’articolo 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Contestualmente è stato abrogato l’articolo 12-sexies della legge sul divorzio (Legge n. 898/1970), che già estendeva al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno (divorzile) dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della medesima legge le pene previste dall’art. 570 del codice penale.
D’altro canto, proprio in applicazione del principio della cd. “riserva di codice” possono essere introdotte nuove disposizioni che prevedono reati solo se modificano il codice penale o si inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia. È quindi naturale conseguenza di detto principio l’introduzione della nuova fattispecie penale di seguito all’art. 570 c.p.

Differenza tra art 570 e 570 bis c.p.

La prima sostanziale differenza è che ora la sanzione penale si applica anche in caso di omesso versamento dell’assegno nei confronti del coniuge separato.
Tale ipotesi non era prima prevista come reato in quanto l’art. 570 fa riferimento al coniuge non separato.
Nel sistema previgente la sanzione penale prevista dall’ art. 570 c.p. era applicabile nel solo caso di omesso versamento dell’assegno in favore dei figli (più precisamente nel caso in cui venivano fatti mancare i “mezzi di sussistenza”) o nel caso in cui veniva fatto mancare il sostentamento al coniuge non separato.
La seconda differenza è che ora la sanzione penale è applicabile a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno.
Lo stato di bisogno del destinatario dell’assegno era infatti condizione per l’applicazione della sanzione penale e spettava al giudice a decidere al riguardo.
Ora la sanzione penale discende in maniera consequenziale all’omesso versamento dell’assegno, senza alcun accertamento in ordine allo stato di bisogno o meno dell’avente diritto.
Inoltre – il che è quasi paradossale – potrebbe accadere che non si versi l’assegno provvisoriamente stabilito con il provvedimento presidenziale (in caso di separazioni giudiziali) rischiando il processo penale e che, nelle more del giudizio penale, detto assegno venga rivisto a addirittura revocato dalla sentenza che definisce il giudizio di separazione.
Ma vi è di più. L’ultima parte dell’art. 570 bis fa altresì riferimento in maniera generica alla “violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. Il che significa che il genitore obbligato si espone alla sanzione penale anche in caso di omessa contribuzione economica in relazione alle spese straordinarie e non solo in caso di omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento dovuto per le spese “ordinarie”.

Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma 5.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

Art. 570-bis Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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