Assicurazione obbligatoria anche per i “veicoli elettrici leggeri” monopattini e biciclette elettriche
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. Il provvedimento apporta alcune modifiche al Codice della strada e al Codice delle assicurazioni private e prevede un decreto attuativo per quanto attiene l’assicurazione dei veicoli elettrici leggeri.
In detto decreto è previsto l’estensione dell’obbligo di assicurazione ai “veicoli elettrici leggeri” al cui interno si collocano i monopattini elettrici e le biciclette elettriche.
In particolare per quanto riguarda i monopattini seguirà un decreto attuativo Mimit, di concerto con le Infrastrutture e trasporti e Interno, che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs dovrà individuare i veicoli elettrici leggeri da sottoporre all’obbligo di copertura.
L’obbligo della copertura assicurativa si applicherà indipendentemente dal terreno su cui i mezzi vengono utilizzati, dal fatto che questi siano fermi, in movimento oppure stiano circolando in zone soggette a restrizioni. Altra novità, la facoltà per i clienti di poter sospendere l’assicurazione più volte (ma non per più di 9 mesi). Non si tratterà più di una possibilità concessa dalla compagnia assicurativa ma diventerà un obbligo.
Infine, il decreto legislativo prevede pure il rafforzamento dello strumento gratuito di preventivazione che permette di confrontare condizioni e prezzi delle assicurazioni e che si trova sui siti del ministero delle Imprese e dell’Ivass.
In generale detto decreto legislativo si pone come obiettivi:
- la protezione delle persone lese, anche nel caso di insolvenza dell’assicuratore (non più nel solo caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati), in tutta l’Unione, attraverso l’istituzione o l’autorizzazione di un Organismo già esistente con la funzione di provvedere al relativo indennizzo;
- l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura;
- il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati membri;
- il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio;
- la disciplina degli strumenti di comparazione dei prezzi;
- la disciplina dei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.