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CRD4 Attuazione della direttiva europea sull’attività degli enti creditizi

Redazionedi Redazione7 Ottobre 2018Aggiornato il:7 Ottobre 2018
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CRD4 – Capital Requirements Directive 4 Attuazione della direttiva europea sull’attività degli enti creditizi

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo (D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 – in Gazz. Uff., 16 novembre 2015, n. 267) che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD4 – Capital Requirements Directive 4).
La direttiva 2013/36/UE e il connesso regolamento 2013/575 /UE (c.d. “CRR Capital Requirements Regulation”) definiscono un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Essi mirano, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo. Il regolamento CRR è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, mentre le disposizioni della direttiva che non richiedono la modifica di disposizioni legislative sono state attuate dalla Banca d’Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti.
Il decreto legislativo riforma la disciplina dei requisiti dei manager e dei partecipanti al capitale integrando i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità con criteri di competenza e correttezza. In applicazione del principio in base al quale gli esponenti debbono dedicare un tempo adeguato all’espletamento del proprio incarico, è prevista una disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi. In materia di poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza, si inserisce la possibilità di rimuovere uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e non sia possibile pronunciare la decadenza per perdita dei requisiti.
Vengono introdotti meccanismi per la segnalazione, sia all’interno dell’ente sia verso l’Autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche (c.d. whistleblowing) e l’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto. Infine viene riformata complessivamente la disciplina delle sanzioni amministrative e si sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l’ente e solo sulla base di presupposti individuati nel decreto legislativo anche l’esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

CRD4 – Capital Requirements Directive 4
La primavera 2013 ha visto la progressiva realizzazione di uno dei più attesi progetti comunitari di riforma delle regole dirette a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese d’investimento dell’Unione Europea. Il nuovo pacchetto normativo, noto come CRD 4 Package, è stato infatti approvato lo scorso 17 aprile dal Parlamento Europeo e, successivamente, il 20 giugno, dal Consiglio dell’Unione Europea riunitosi in Lussemburgo, che ha deliberato a maggioranza qualificata con il voto contrario della Gran Bretagna. Più in dettaglio, il CRD 4 Package è costituto da una direttiva (CRD – Capital Requirements Directive) e da un regolamento (CRR – Capital Requirements Regulation), che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 giugno scorso e le cui principali disposizioni troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2014. Entro il 31 dicembre 2013, infatti, le competenti autorità dei singoli Stati membri dovranno recepire nei singoli ordinamenti la Direttiva CRD, mentre il Regolamento sarà direttamente applicabile a livello nazionale per evitare divergenze nella sua implementazione.
La Direttiva e il Regolamento recepiscono gli accordi di “Basilea 3” del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – che sono stati avallati dai paesi del G20 riunitisi nel novembre 2010 – e abrogano le precedenti Direttive in materia, 2006/48/CE e 2006/49/CE, le quali avevano a loro volta ripreso gran parte delle articolate disposizioni di Basilea 2. Gli accordi di Basilea 3 mirano a rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario attraverso: (i) il miglioramento della capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie, (ii) un sistema più efficiente di individuazione, monitoraggio e gestione dei rischi, anche intervenendo sulle regole di governance societaria e (iii) un rafforzamento della trasparenza e dell’informativa nei confronti del pubblico. Con particolare riguardo ai requisiti di capitale, gli Accordi di Basilea 3 hanno disposto la costituzione obbligatoria di un buffer di conservazione di capitale, che funge da ulteriore presidio al patrimonio di vigilanza, essendo infatti imposti dei vincoli alle distribuzioni discrezionali qualora il capitale della banca scenda all’interno dell’intervallo del buffer, nonché la costituzione facoltativa di un buffer c.d. anticiclico, che diventa necessario quando l’autorità di vigilanza ritenga che si stia accumulando un livello intollerabile di rischio sistemico.
Venendo al contenuto del Regolamento CRR, recante dettagliate disposizioni di carattere tecnico-operativo direttamente applicabili alle singole banche, tra i requisiti in materia di fondi propri si segnala l’innalzamento del coefficiente minimo del capitale di base di classe 1 (TIER 1), pari al 4,5% (rispetto al precedente 2%) delle attività complessive ponderate per il rischio al netto degli aggiustamenti, mentre rimane invariato all’8% il coefficiente di capitale totale (TIER 1 e TIER 2), valore che rappresenta i fondi propri dell’ente espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio. Di non immediata introduzione sono le disposizioni relative alla leva finanziaria e al rischio di liquidità. Quanto alla prima (leverage ratio) – che costituisce un indice, non basato sul rischio, che tiene conto delle esposizioni fuori bilancio e serve al completamento dei requisiti patrimoniali parametrati sui rischi – il Consiglio dovrebbe emanare uno specifico regolamento entro il 1° gennaio 2018, sulla base di un rapporto della Commissione da presentare entro il 31 dicembre 2016. Quanto al secondo, non vengono per ora imposti dei requisiti patrimoniali specifici per fronteggiare il rischio di liquidità (per il quale, quindi, continuano a sussistere solo presidi di tipo organizzativo), che dovrebbero però trovare applicazione a partire dal 2015, terminato il periodo di osservazione da parte della Commissione.
Per quanto riguarda la Direttiva, che come detto dovrà essere trasposta nei singoli ordinamenti nazionali entro la fine di quest’anno, coerentemente con le disposizioni di Basilea 3, viene imposto un buffer di conservazione di capitale, costituito da common equity (i.e. azioni ordinarie e riserve di utili) in misura pari al 2,5% del capitale ponderato per il rischio e un eventuale buffer anticiclico, anch’esso costituito da common equity in misura compresa tra 0 e 2,5% del capitale.
Verrà inoltre imposto un limite ai bonus per i banchieri, che non dovranno superare il valore della retribuzione fissa. Essi potranno essere raddoppiati solo previa approvazione da parte dell’assemblea che sia costituita da almeno la metà degli azionisti con diritto di voto e che deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei votanti. Si segnala che i primi bonus soggetti a tale regime saranno quelli pagati nel 2015 con riferimento alla performance del 2014.
Nell’attuale contesto di riforma dell’architettura di vertice della supervisione sugli enti creditizi e le istituzioni finanziarie, l’approvazione del CRD4 Package costituisce la base per la prossima attuazione della c.d. Banking Union, cioè un sistema di supervisione unica che ruoterà attorno al ruolo della Banca Centrale Europea, non più solo come autorità responsabile per la politica monetaria (come è attualmente) ma altresì come autorità di vigilanza di tutte le banche dell’Unione Europea.

Tratto da http://www.odcc.mulino.it autore Aurora Crucil

Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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