È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. Si tratta del c.d. ddl Calderoli che prevede l’attribuzione di maggiori forme e condizioni di autonomia per le Regioni a statuto ordinario. Il provvedimento definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, terzo comma della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.
L'obiettivo del provvedimento è quello di:
- rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché' dei principi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo
- favorire la semplificazione dell'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost., nonché' del principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 5 Cost.
Ogni Regione potrà chiedere competenze aggiuntive, prima riservate alla competenza dello Stato. L'atto d'iniziativa dovrà essere deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite della propria autonomia statutaria. L'atto verrà poi trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali che, acquisita entro 30 giorni la valutazione dei Ministri competenti e del Ministro dell'economia, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa. Decorso il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali avvia comunque il negoziato.
Per ciascuna materia, spetterà comunque allo Stato definire i Livelli essenziali di prestazione (LEP), ovvero i livelli minimi dei servizi erogati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le risorse necessarie per garantirli. Dalla data di entrata in vigore della legge, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta, lo Stato avrà a disposizione 24 mesi di tempo per definire i LEP.