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Bail-in, una guida per consumatori in dieci domande

Redazionedi Redazione26 Ottobre 2017Aggiornato il:26 Ottobre 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

In 10 domande e 10 risposte le novità introdotte dalle nuove regole europee sulle crisi bancarie per capire come funziona il bail-in ovvero il salvataggio interno

Dal 1 gennaio 2016 è entrato pienamente in vigore anche in Italia un pacchetto di nuove regole comuni a tutti i Paesi dell’Unione Europea per prevenire e gestire le crisi delle banche.

D.lgs. 180 2015 Attuazione direttiva 2014/59/UE risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

D.lgs. 181 2015 – Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Questo insieme di regole ha in particolare lo scopo di limitare la probabilità che si veri chino delle gravi crisi bancarie e, nel caso si manifestino, di attenuarne gli effetti impedendo che si diffondano da un Paese all’altro.
L’ABI ha messo a punto una guida in collaborazione con dodici associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del consumatore, Centro tutela consumatori utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Unc), la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio e la Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza.
In dieci domande e dieci risposte le novità introdotte dalle nuove regole europee sulle crisi bancarie per far conoscere a clienti e risparmiatori i principali cambiamenti introdotti dalle nuove regole europee sulle crisi bancarie.

  1. Perchè sono state introdotte le nuove regole europee?
    Le istituzioni europee hanno studiato nuove regole che consentiranno di gestire un’eventuale grave crisi bancaria partendo da un nuovo presupposto:
    Il costo dell’eventuale crisi bancaria deve essere sostenuto principalmente all’interno della banca stessa, come accade per le altre imprese, secondo modalità che vedremo più avanti.
    Inoltre, nel corso degli ultimi anni, sono state introdotte tante e qualificate misure di vigilanza prudenziale allo scopo di rendere più difficile e raro il manifestarsi di nuove crisi.
  2. Cosa prevedono le nuove regole?
    Le nuove regole mirano a limitare il rischio di una crisi bancaria e, nel caso si manifesti, a risolverla con rapidità
    ed efficienza.
    Di conseguenza, sono state innanzitutto rafforzate le misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi anche in assenza di segnali negativi.
    Tra queste rientra la predisposizione di un dettagliato e adeguatamente aggiornato piano Il cosiddetto Piano di Risanamento, che prevede cosa una banca deve fare qualora si realizzino eventi avversi, evitando così di dover prendere decisioni affrettate in emergenza.
    Inoltre, le Autorità potranno intervenire in via precoce, per sollecitare l’attuazione dei Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria.
  3. E se la prevenzione non fosse sufficiente?
    Se nonostante il rafforzamento dell’attività preventiva la crisi di una banca dovesse comunque manifestarsi, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi (Banca Centrale Europea e Banca d’Italia)
    avranno a disposizione un insieme di misure articolato, calibrato in funzione della gravità della situazione, che prevede, quale ultima istanza, l’avvio della cosiddetta procedura di “risoluzione”.
  4. In cosa consiste la procedura di risoluzione?
    La procedura di risoluzione consiste in un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle Autorità di Risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la situazione.
    Tra i vari strumenti di risoluzione vi è il cosiddetto bail-in – o salvataggio interno.
  5. Come funziona il bail-in (salvataggio interno)?
    Il bail-in prevede che gli azionisti, e in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca stessa nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario e finanziario.
    Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite.
    In ogni caso è importante osservare che l’eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.
  6. A quali strumenti bancari si applica il bail-in?
    Un principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale azione di risanamento. Con questo nuovo sistema infatti gli azionisti sono i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti non fosse sufficiente, verranno chiamati a contribuire coloro che detengono altre categorie di strumenti, secondo
    un prefissato schema di priorità di intervento.
    Le categorie di strumenti finanziari emessi della banca che sono interessate – in successione – dal bail-in, sono:
    – azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili)
    – titoli subordinati senza garanzia
    – i crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite)
    – depositi superiori ai 100.000 euro delle persone siche e delle piccole e medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro).
    Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori ai 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari (ovvero i depositi diversi da quelli delle persone siche e delle piccole e medie imprese superiori ai 100.000 euro) contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.
    Obbligazioni che possono essere per contratto convertite in azioni durante la vita del prestito sulla base del loro prezzo e di un rapporto di cambio prestabilito.
  7. Cosa succede ai conti e depositi fino a 100.000 euro?
    In caso di bail-in, ai depositi Fino a 100.000 euro non succede assolutamente nulla: no a questa soglia infatti sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi2 ai quali aderiscono tutte le banche operanti in Italia.
    La garanzia riguarda, oltre ai conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certi cati di deposito nominativi, no a 100.000 euro per depositante.3
    I depositi oltre i 100.000 euro non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in ma possono esserlo solo nel caso in cui il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca.
    In Italia si tratta del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
    Per ulteriori informazioni anche circa le poche tipologie di deposito escluse dalla tutela, quali ad esempio i depositi rimborsabili al portatore, si rimanda alla documentazione informativa predisposta dai Fondi di Garanzia dei Depositi.
  8. Cosa succede ai conti cointestati?
    La garanzia del Fondo non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.
    In caso di un conto corrente cointestato a due persone quindi, l’importo massimo garantito è pari a 200.000 euro mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque pari a 100.000 euro.
  9. Quali altri strumenti sono esclusi dal bail-in?
    Oltre ai depositi no a 100.000 euro sono esclusi dal bail-in:
    le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond)
    i titoli depositati in un conto titoli (se questi titoli non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in)
    le disponibilità della clientela in custodia presso la banca (ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza)
    i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, sco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.
    Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.
  10. Il bail-in si può applicare a strumenti sottoscritti prima del 1 gennaio 2016?
    Sì. In caso di crisi di una banca, il bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di tale data.

Articolo tratto da: ABI Associazione Bancaria Italiana

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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