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Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori: riaperte le iscrizioni.

Redazionedi Redazione12 Gennaio 2016Aggiornato il:12 Gennaio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

L’INPS con il messaggio 7376 del 10 dicembre 2015 ha reso noto che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota inviata all’Istituto il 18 novembre 2015, ha rivisitato le linee guida precedentemente fornite, dando nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni alla Banca dati.
L’iscrizione, come già precisato nella circolare Inps n. 115 del 5 settembre 2011 e nel messaggio 20065 del 21 ottobre 2011 dà diritto alle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati di richiedere all’Istituto l’autorizzazione al godimento di un incentivo pari a 5.000 Euro.
Alla Banca dati si accede dal sito internet www.inps.it, seguendo il percorso “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e Pin, “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”.

Cosa è la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

È stata istituita presso l’Inps la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010) cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile.
La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.
La circolare INPS n.115 del 5/09/2011 illustra le modalità d’iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione. Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto.
Requisiti per l’iscrizione alla Banca dati
Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
  2. essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;
  3. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
  • lavoro subordinato a tempo determinato
  • lavoro in somministrazione
  • lavoro intermittente
  • lavoro ripartito
  • contratto di inserimento
  • collaborazione a progetto o occasionale
  • lavoro accessorio
  • collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

  1. compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
  2. raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
  3. cessazione dell’affidamento del minore;
  4.  assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.
Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.

Incentivo per l’assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori
Datori di lavoro beneficiari
Come si è detto, la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di €5.000, incaso di assunzione dei soggetti iscritti.
L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.
Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici – nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.
Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1.1.

Assunzioni per le quali è riconosciuto l’incentivo
L’incentivo spetta per l’ assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.

Condizioni per l’ammissione all’incentivo
Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.
Le imprese e le cooperative interessate possono verificare direttamente se una persona è iscritta alla banca dati; a tale scopo l’applicazione per l’invio on line della richiesta di incentivo (di seguito illustrata) è stata opportunamente adattata per consentire – prima e a prescindere dall’eventuale assunzione – la semplice consultazione della banca dati, mediante il codice fiscale del lavoratore.
Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni.
L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili.
Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati
Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.
Il beneficio può essere goduto nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del ministro della gioventù del 19 novembre 2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento della Gioventù – INPS). Al raggiungimento della percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari all’80% delle risorse disponibili, l’Inps sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori e, all’approssimarsi del loro esaurimento, interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro, dandone pronta informazione mediante i mezzi di comunicazione più opportuni.
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

La richiesta e l’autorizzazione dell’incentivo
Dopo aver effettuato l’assunzione di una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante – espressamente delegato, conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011 – devono richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende, denominata “Istanze on-line”, presso il sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.
Nella sezione “istanze on-line” del Cassetto previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito della richiesta.
Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di verifica preventiva dell’iscrizione di un determinato soggetto alla banca dati, le modalità di invio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, e le operazioni che possono essere effettuate successivamente all’istanza di ammissione al beneficio.

La fruizione dell’incentivo mediante flusso Uniemens
La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens.
L’incentivo dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di €5.000, inquote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Con successivo messaggio verranno resi noti il Codice autorizzazione che identifica il beneficio e le sue modalità di esposizione nel flusso Uniemens; verranno altresì illustrate le corrispondenti istruzioni contabili.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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