Bonus acqua potabile, pronte le istruzioni per ottenere lo sconto del 50%. A febbraio 2023 la comunicazione delle spese sostenute nel 2022.
Bonus acqua potabile confermato anche per il 2023. Il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
La domanda per ottenere il credito d’imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere si può inoltrare dal 1° al 28 febbraio 2023. Bisogna comunicare all’Agenzia Entrate le spese sostenute nel corso del 2022, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus. Nelle schede che seguono, tutto quello che si deve sapere.
Cosa è il Bonus acqua potabile
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta del 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ambito oggettivo e requisiti per il riconoscimento del credito d’imposta
Il credito d’imposta di cui al punto spetta con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
- Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
- Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.
Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente provvedimento, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta:
- sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi;
- è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Come fare per avere il bonus acqua potabile
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato con il Provvedimento AE tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili
Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso periodo è possibile:
- inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia al credito d’imposta indicato nella precedente comunicazione.
Eventuali aggiornamenti del modello di Comunicazione, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data adeguata pubblicità.
A quanto ammonta il credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Nel rispetto del limite di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 1, comma 1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risulti uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile:
- dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pro tempore vigente;
- con successiva risoluzione è istituito un apposito codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.