Bonus Natale 2024: a chi spetta e come richiederlo. Le indicazioni dell’Agenzia Entrate.
L’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 19/E del 2024 ha rilasciato indicazioni in ordine all’erogazione del cosiddetto “Bonus Natale”, l’indennità prevista per quest’anno dal decreto legge Omnibus (D.L. n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari.
Si tratta di un beneficio di importo fino a 100 euro che verrà erogato in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre, di qui la denominazione di Bonus Natale.
Segnatamente l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto Omnibus) e successivamente modificato dal D.L. 14 novembre 2024, n. 167, stabilsce che, nelle «more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111» (di seguito legge delega), sia erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro (di seguito anche bonus), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.
A chi spetta il bonus Natale
Tre i requisiti necessari per il lavoratore dipendente che intende richiedere il bonus Natale:
- avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
- abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).
Il bonus natale spetta dunque al lavoratore dipendente in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
L'indennità di che trattasi non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità (art. 2-bis, comma 2-bis, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113).
Atteso il riferimento operato dalla disposizione al solo articolo 49 del TUIR, che definisce, quali redditi di lavoro dipendente, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro, non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR. Si ricorda che, in linea generale, l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore, di talché anche le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente.
Come richiedere il contributo in busta paga
Per ottenere il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).
In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, il sostituto d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ossia il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.