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Lavoro Previdenza Notizie giuridiche

Utilizzo dei buoni lavoro nell’ambito dei lavori domestici ex art. 70, lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Redazionedi Redazione24 Marzo 2009
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009

1. Premessa
Con circolare della Direzione Generale per il mercato del lavoro e la Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, sono stati forniti chiarimenti sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico (Decreto legge. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Il Ministero ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 16 bis, commi 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, come convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l’espletamento di attività domestiche, con l’esclusione delle prestazionirese “per esigenze solo temporanee di lavoro domestico”.
In tale caso può essere utilizzato il lavoro accessorio di cui all’art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recentemente riformato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso il sistema di consegna dei buoni lavoro (c.d. voucher) con i quali i committenti corrispondono la retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a fini previdenziali e assicurativi verso INPS ed INAIL. Per questo tipo di prestazione non sussiste obbligo di comunicazione, ma si applicano le specifiche disposizioni attuative emanate dall’INPS sulla materia, presentate nel successivo paragrafo 3.

2. Utilizzo dei buoni lavoro nell’ambito dei lavori domestici
Con la presente circolare si forniscono indicazioni riguardanti l’utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell’ambito di lavori domestici, resi a favore delle famiglie.
L’istituto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, ha la finalità di regolamentare, sottoponendole a specifica disciplina retributiva e contributiva, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro, con la finalità di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare e non coperta da disposizioni normative.
Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale intendendosi per tali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 70 del predetto d.lgs. n. 276/2003, “le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro.
In sostanza, per aderire alla finalità della norma, il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).
Va precisato che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Pertanto, al di fuori di tali particolari fattispecie, ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni non occasionali e con carattere continuativo (anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa con relativo obbligo di comunicazione riguardante l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.

3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)
Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni ‘multiplì, del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 (convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplò da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.
L’Istituto ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):
A. un processo che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso una procedura telematica (c.d. voucher telematico);
B. un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.
Il flusso procedurale è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento, che in quella di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali si potrà utilizzare, a discrezione:
* Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
* Sito internet www.inps.it;
* Sedi Inps;
* Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
All’interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all’INAIL, da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all’INAIL sempre preventivamente rispetto all’inizio della medesima variazione.
Per tali comunicazioni l’INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657.
Per quanto attiene alle istruzioni operative e procedurali, si fa rinvio alle indicazioni contenute nelle circolari già emanate dall’Istituto per l’applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo e nei settori del commercio, turismo e servizi (circolari n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1 dicembre 2008, allegate).

Articolo tratto da: INPS

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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