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Buste di plastica per frutta e verdura: si possono portare da casa

Redazionedi Redazione13 Aprile 2018Aggiornato il:13 Aprile 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

I sacchetti di plastica per frutta e verdura possono essere portati anche da casa, evitando il pagamento dei quelli distribuiti nel supermercato, purché siano idonei a contenere gli alimenti.

Dopo l’obbligo, scattato a gennaio, del pagamento dei sacchetti di plastica, ivi inclusi quelli “superleggeri” adoperati per frutta e verdura , che aveva sollevato non poche discussioni, è arrivato il parere del Consiglio di Stato (parere numero 859/2018) secondo cui i sacchetti di plastica possono essere portati da casa a condizione che siano «idonei a preservare la merce».

Il Consiglio di Stato, a fronte di una richiesta di parere avanzata dal Ministero della Salute, ha risposto ad un duplice quesito in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall’art. 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Detta norma dispone infatti che: “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.

Al consiglio di Stato sono stati posti i seguenti due quesiti:

  1. Se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti;
  2. In caso di risposta positiva al quesito precedente, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentire l’uso di sacchetti monouso nuovi acquistati al di fuori del proprio esercizio commerciale.

Secondo la Commissione speciale del Consiglio il fatto che il legislatore abbia elevato le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che “deve” essere compravenduto ha conferito alla borsa di plastica il valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere. Ciò è confermato dal fatto che la norma (cfr. comma 5, art. 226-ter) ha stabilito che “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino”, in modo da risultare separato da quello della merce, così da distinguere il valore dei due beni (contenitore e contenuto).
Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà di acquisto dei contenitori di plastica all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere.
Secondo la medesima prospettiva, di conseguenza, non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà.
A tale conclusione si giunge anche ponendo l’attenzione sul fatto che la necessaria onerosità della busta in plastica, quanto meno indirettamente, vuole anche incentivare l’utilizzo di materiali alternativi alla plastica, meno inquinanti, quale in primo luogo la carta.

Altro aspetto che occorre però considerare è quello della tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, al cui presidio è in primo luogo chiamata l’impresa di distribuzione alimentare.
Al riguardo il Consiglio di Stato osserva che non ogni involucro risulta idoneo all’imballaggio degli alimenti ma vi sono regole specifiche relative ai materiali che possono venire a contatto diretto con alimenti o bevande, allo scopo di garantire che detti materiali siano adeguati e non rendano insicuri gli alimenti.
La disciplina essenziale è contenuta nel regolamento (CE) 1935/2004 che stabilisce i requisiti generali e specifici per materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. Il criterio generale è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche.

Ne deriva che, laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato dall’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, potrà utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti o portati da casa in quanto riutilizzati, purché idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alla caratteristiche di legge. In tal caso l’esercizio commerciale non può vietare tale facoltà.
Quest’ultimo assunto non si pone in contrasto con il quadro normativo ricordato in premessa, dal quale si evince la pacifica sussistenza della responsabilità dell’impresa rispetto all’integrità e sicurezza dei prodotti che sono venduti all’interno dell’esercizio commerciale. Al riguardo il Consiglio rammenta che l’operatore del settore alimentare deve sempre e comunque garantire che gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché verificare che tali disposizioni siano soddisfatte, dovendosi riconoscere la responsabilità del distributore di alimenti a prescindere dalla sua partecipazione o meno al confezionamento (art. 17 del regolamento 178/2002).
Grava quindi sul gestore del punto vendita un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti, tra cui, evidentemente, anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare.
Ne consegue che ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il necessario ed imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare comporta che l’esercizio commerciale, in quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, possa vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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