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Casa sicura: detrazione fiscale per le spese sostenute per lavori antisismici

Redazionedi Redazione23 Ottobre 2018Aggiornato il:23 Ottobre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Casa Sicura è un’agevolazione fiscale, prevista dalla legge di Bilancio 2017, che consente di ottenere la detrazione fiscale dall’imposta lorda di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni e immobili per attività produttive.
Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
I lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017.

Il cosiddetto “Sismabonus” riguarda costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quasi l’intero territorio nazionale.
Per accedere all’agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell’edificio prima e dopo aver effettuato i lavori.
Sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro, una percentuale variabile dal 50% fino all’85% secondo le tipologie di intervento.

A quali edifici si applica l’agevolazione
L’agevolazione si applica a interventi su:

  • abitazioni (prima o seconda casa)
  • parti comuni di condomini
  • immobili adibiti ad attività produttive

L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione sismica del territorio italiano individuata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.
Per sapere in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse è possibile consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Quali spese sono ammissibili
Possono essere portate in detrazione le spese per

  • l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica
  • la classificazione e la verifica sismica degli immobili

Le classi di rischio sismico
In base alle linee guida del Ministero, emesse per decreto e contenute nell’allegato A dello stesso, le costruzioni possono ora essere classificate secondo il rischio sismico.
Il fabbricato dovrà essere classificato, prima e dopo l’intervento, secondo criteri che tengono conto della vulnerabilità, dei rischi per le persone, dei contesti urbani, economici e sociali.
Il miglioramento di una o più classi di rischio darà diritto a maggiori detrazioni.
Le linee guida indicano anche le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti.
Le classi di rischio sismico sono 8:

  • classe A+ (meno rischio)
  • classe A
  • classe B
  • classe C
  • classe D
  • classe E
  • classe F
  • classe G (più rischio)

Chi classifica l’immobile e valuta il rischio sismico
La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
In particolare

  • il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori
  • il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto

Chi ha diritto alla detrazione
La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge.

Quanto si può detrarre
Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta.
La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico.
La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio).
La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati gli interventi, e:
nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed arriva al:

  • 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
  • 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori

caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al:

  • 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
  • 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Cessione del credito
Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati.
Le modalità di attuazione della cessione del credito sono dettagliate nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017.

Riferimenti normativi

  • Decreto ministeriale 7 marzo 2017 n. 58 come modificato dal Decreto Ministeriale 07 marzo 2017 n. 65.
    Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati
  • Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017
    Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico
  • Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – articolo 16
    Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
    Testo aggiornato con le modifiche della Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181) e della Legge11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017)

Articolo tratto da: Ministero infrastrutture e trasporti

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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