Solo le Casse Edili nelle quali si riscontrano determinati requisiti specificati dal ministero del Lavoro con lettera circolare prot. 8367 del 2.5.2012 sono abilitate al rilascio del Durc, gli altri organismi non possono rilasciare attestazioni di regolarità contributiva, che altrimenti devono essere considerate giuridicamente inefficaci.
Il Ministero ha specificato che per poter svolgere l’attività di certificazione bisogna rispettare i requisiti indicati dal Decreto Legislativo 276/2003 e dal DM 24 ottobre 2007 e pertanto le casse abilitate devono essere organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni di datori o prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003). Con il DM 24 ottobre 2007 è stato chiarito inoltre che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa Edile (art. 2, c. 2, DM 24.10.2007;
Inoltre le Casse edili abilitate devono osservare il principio di reciprocità con le altre Casse Edili regolarmente costituite (art. 252, c. 5, D.lgs. n. 163/2006), attualmente assicurata attraverso la cooperazione telematica con la CNCE (Commissione nazionale paritetica per le casse edili), e ciò al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, attraverso un reciproco riconoscimento dei versamenti e degli accantonamenti.