Fra le norme introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, la previsione dell’obbligo in capo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del dipendente da adibire a contatto con minori.
In particolare il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 deve essere richiesto dal dal datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il fine è quello di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Tale obbligo è previsto dall’art. 25-bis inserito nel DPR n. 313/2002 ed è inoltre prevista a carico del datore di lavoro che non adempie al suddetto obbligo una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
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