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Finanze Fisco Tributi Notizie giuridiche

Circolare ISA 9 settembre 2019, ulteriori chiarimenti a seguito degli incontri con gli ordini professionali

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano11 Settembre 2019Aggiornato il:11 Settembre 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Circolare ISA del 9 settembre 2019 recante ulteriori chiarimenti sull’applicazione degli indici di affidabilità fiscale a seguito degli incontri con gli ordini professionali

È online, sul sito internet delle Entrate, la circolare n. 20/E che raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio.
Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E, mette a sistema le risposte dell’Agenzia alle domande poste da operatori ed esperti, suddividendole, per una esposizione più organica, per macro aree tematiche: dall’uso degli indici ai fini delle attività di analisi del rischio, all’indicazione di ulteriori componenti positivi, passando per cause di esclusione, precalcolate Isa 2019, regime premiale e proroga dei versamenti.

I quesiti su controlli e cause di esclusione – Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99? E quali conseguenze per chi ottiene un punteggio particolarmente basso? A queste domande l’Agenzia ha risposto che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di controllo. L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019. Con riguardo invece alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Quando è possibile modificare l’Isa precompilato – Nel corso degli incontri, l’Agenzia ha chiarito che in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un’altra volta il proprio Isa. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Come già illustrato in precedenti documenti di prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

“Precalcolate” e assenza di dati – Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul caso dei contribuenti che hanno individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno individuato l’assenza del dato relativo all’anno di inizio attività). Bisogna tenere conto, è la risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa. La variabile precompilata “Anno di inizio attività”, ad esempio, riguarda solo 103 Isa tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale. Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare l’allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di calcolo.

Nuovi componenti positivi – Con il documento di prassi, le Entrate confermano che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello Isa.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

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