Tra le molte novità introdotte nell’ordinamento dalla Legge 183/2010, c.d. “Collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica”, entrata in vigore il 24 novembre 2010, varie modifiche alla disciplina dei permessi per l’assistenza alle persone con disabilità in situazione di gravità.
È stata, quindi, parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e dal decreto legislativo n.151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Tra le principali novità, la restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi, l’eliminazione del requisito della convivenza, la previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e la istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Chiarimenti sulle nuove norme arrivano da due circolari, rispettivamente del Dipartimento della Funzione Pubblica, (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell’INPS, (n. 155 del 3 dicembre 2010).
Soggetti aventi diritto
Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. Rispetto alla disciplina previgente, la nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; inoltre si passa dal terzo al secondo grado di parentela.
La legge prevede un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado.
Le circolari chiariscono che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità
giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Altro concetto chiarito è quello di ”patologia invalidante”, che consente l’estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità.
In base al decreto interministeriale 278/00, si possono considerare invalidanti:
1 le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale
2) le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici
3) le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Il diritto, previsto dalla Legge 104 per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, consiste nella possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano