Collegato lavoro, uniformare i termini di impugnazione dei licenziamenti
e dei contratti flessibili per evitare dubbi interpretativi, disparità
di trattamento tra lavoratori e aumento del contenzioso.
Va in
questa direzione l’ordine del giorno 9/4357-A/53, presentato su
sollecitazione del Cnf, che nel gruppo di lavoro in materia di diritto
del lavoro coordinato dal consigliere Bruno Piacci ha messo in luce
l’impasse normativo, e accolto dal governo martedì in occasione della
votazione di fiducia sul decreto legge sviluppo.
L’odg mira a
impedire l’incertezza normativa dettata dal susseguirsi di norme in tema
di termini per impugnare i licenziamenti e i contratti di lavoro
flessibile (contratti a termine, contratti di collaborazione a progetto
etc.). Il collegato lavoro (legge n. 183/2010), infatti, ha esteso ad
una molteplicità di vicende nel rapporto di lavoro (contratto a termine,
trasferimenti d’azienda, interposizione di mano d’opera) il termine di
60 giorni già previsto per l’impugnativa al licenziamento, introducendo
altresì un successivo termine di 270 giorni per il deposito del ricorso,
pena l’inefficacia della impugnativa (doppia preclusione).
Per le
situazioni già verificatesi anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge, le impugnative dovevano essere proposte entro il 23
gennaio 2011. Il decreto Mille-proroghe ( dl n. 225/10 convertito in
legge n. 10/2011), per impedire l’operatività della norma, ha stabilito
che “in sede di prima applicazione” tale termine acquistasse efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2011.
Per il Cnf, la formulazione della
norma produce incertezze normative laddove parla di “prima
applicazione”, non chiarendo quale sia effettivamente la normativa
applicabile e così “non consentendo la sanatoria che si era prefissata,
ma introducendo una molteplicità di soluzioni interpretative con
evidente danno non solo per la tutela che l’ordinamento ha inteso
approntare ma anche per i professionisti”.
Non si capisce, rileva il Cnf
con osservazioni riprese nell’ordine del giorno, né se le preclusioni
che si sono verificate tra il 23 gennaio 2011 e il 26 febbraio 2011 per
effetto del decorso dei 60 giorni per la impugnativa possono essere
sanate dalla locuzione “in sede di prima applicazione”; né se il termine
per l’impugnativa dei licenziamenti, per effetto di tale rinvio, sia
soggetto alla preesistente normativa (abrogata dal collegato lavoro) o
alla nuova normativa, la cui applicazione è sospesa; né quale sia la
disciplina per i licenziamenti intimati e impugnati anteriormente alla
promulgazione del collegato lavoro.
Per evitare tali conseguenze,
l’ordine del giorno chiede al governo una interpretazione autentica
delle norme che il Cnf suggerisce (con una proposta approvata nella
seduta amministrativa del 17 giugno), di tale tenore:
“ il comma 54 dell’art. 2 della Legge 26.02.2011 n. 10 deve essere interpretata nel senso:
a)
sino al 31.12.2011 nei confronti dei licenziamenti non opera la
previsione di inefficacia dell’impugnazione di cui al comma II°
dell’art. 6 della Legge 15.07.1966 n. 604 come modificato dall’art. 32
della Legge 09.11.2010 n. 183.
b) Le disposizioni di cui all’art. 6
della Legge 15.07.1966 n. 604 come modificato dal comma 1 dell’art. 32
della Legge 09.11.2010 n. 183 non si applicano, sino al 31.12.2011 alle
ipotesi disciplinate dai commi 2,3,e 4 dell’art. 32 della Legge
09.11.2010 n. 183” .
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense