Approvata definitivamente dalla Camera il 27 ottobre 2010 la ratifica della Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, che introduce norme e sanzioni penali a protezione degli animali da compagnia.
Si intende (come si legge nella Convenzione) per animale da compagnia, «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».
La novità più importante del Provvedimento è l’introduzione di nuovi reati:
- traffico illecito di cani e gatti, con particolare riferimento al traffico di cuccioli;
- taglio della coda, delle orecchie, e di altre mutilazioni non motivate da esigenze terapeutiche
In particolare: è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque, senza necessità, causa dolore ad un animale, o lo sottopone a sevizie, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
La pena si applica anche a chiunque sottopone un animale al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti o ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.
Le pene sono aumentate della metà se dagli interventi indicati deriva la morte dell’animale. Inoltre è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, se richiesto, di passaporto individuale.
La pena è aumentata se gli animali hanno un’età inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
Chiunque tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici, secondo la sua specie e la sua razza; deve, in particolare: rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza, procurargli adeguate possibilità di esercizio, prendere ogni ragionevole provvedimento per impedirne la fuga.
Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni nel corso di competizioni né in alcun altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano