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Finanze Fisco Tributi Notizie giuridiche

Credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive.

Redazionedi Redazione20 Ottobre 2015Aggiornato il:20 Ottobre 2015
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Credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive Il modello F24 si presenta solo online

Gli esercenti che operano nel settore turistico, e che intendono usufruire delle agevolazioni previste dal Dl 83/2014 per la digitalizzazione delle proprie strutture ricettive, devono presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito codice tributo che sarà istituito con una successiva risoluzione della stessa Agenzia. È quanto stabilito dal provvedimento delle Entrate pubblicato oggi.

Come fruire delle agevolazioni
Il Dl 83/2014 ha previsto, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, il riconoscimento di un credito pari al 30% delle spese sostenute dagli esercenti turistici per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino ad un importo massimo di 12.500 euro.
Per utilizzare il credito d’imposta in compensazione è necessario presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Le verifiche dell’Agenzia
Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia effettuerà dei controlli automatizzati, verificando che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa (al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati). Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 verrà scartato e i pagamenti saranno considerati non effettuati.

Segue il testo del provvedimento:

Protocollo n. 2015/130200

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operatore ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015

1. Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta
1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concesso a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator individuati dal medesimo comma 1, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

2. Procedura di controllo automatizzato
2.1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
2.2. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell’importo del credito concesso, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’Agenzia delle entrate.
2.3. Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 2.1, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Motivazioni
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce un credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator individuati dal medesimo comma 1 nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2 dell’articolo 9.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015, sono adottate le disposizioni applicative per l’attribuzione della predetta misura agevolativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2014.
In particolare, l’articolo 5 del citato decreto 12 febbraio 2015 disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo del credito d’imposta in parola, prevedendo, al comma 6, l’indicazione dell’importo del beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale l’agevolazione è concessa, nonché l’utilizzazione in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione del credito d’imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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