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Detrazioni per premi assicurativi e per quote versate al ssn (sistema sanitario nazionale). Come comportarsi con la normativa vigente.

Redazionedi Redazione15 Aprile 2014
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

In vista dell’imminente Dichiarazione dei Redditi 2014 è utile e opportuno fare chiarezza sulle possibili detrazioni fiscali e in particolar modo su quelle che riguardano le assicurazioni, anche perché a riguardo sono state recentemente apportate sostanziali modifiche normative. Dopo la cosiddetta Riforma Fornero non è infatti più possibile portare in detrazione le assicurazioni Rc auto, e anche quelle relative al ramo vita e infortuni hanno subito importanti cambiamenti.

Rc auto:
in seguito alla Legge 92/2012 è stata quasi completamente annullata la possibilità di ottenere detrazioni fiscali per le spese sostenute in materia di Rc auto. Fino al 2012, infatti, era ancora possibile detrarre la quota dell’assicurazione che veniva versata direttamente al Servizio Sanitario Nazionale per la copertura delle spese sostenute in caso di eventuali sinistri. Ora non più: dal 2013 tale detrazione è possibile solo se la quota versata al SSN supera la cifra di 40 euro. Ma si tratta di un’eventualità assai poco probabile, così come hanno amaramente scoperto lo scorso anno oltre 18 milioni di automobilisti.

Rc moto e Rc autocarri:
niente da fare per queste due categorie di veicoli, esclusi completamente dalla possibilità di ottenere una detrazione d’imposta.
Rc professionali:
stesso discorso purtroppo per le Rc professionali, che non godono dei pur limitati vantaggi riservati alle Rc auto o alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Assicurazioni sulla vita e polizze infortuni:
da quest’anno sono detraibili solo i premi derivanti da contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. Per i contratti stipulati dopo quella data, occorre che gli stessi, per essere detraibili, prevedano un premio sul rischio morte, sull’invalidità̀ permanente superiore al 5% e sulla non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, non bastando più evidentemente il semplice infortunio. L’importo massimo della detrazione sarà però di soli di 630 euro (e scenderà a 530 euro nel 2015). Si tratta di un vero e proprio salasso se pensiamo che fino allo scorso anno la soglia di detraibilità era fissata a 1.291 euro. Tale massimale resta valido soltanto per i premi assicurativi che hanno per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Per ottenere le detrazioni sopra indicate, è necessario riportare nel modulo 730 i premi per le polizze vita e infortuni pagati nel corso del 2013 (compresi gli eventuali premi di assicurazione riportati al punto 12 del CUD): gli importi corrispondenti devono essere riportati nel quadro E sezione I, casella E12.

Art. 4, comma 76 Legge 92/2012
76. Il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2012.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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