Approvata nuova direttiva UE che stabilisce misure minime in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni di origine criminale
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato, il 12 aprile 2024, una nuova direttiva che stabilisce norme minime in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni di origine criminale. Le nuove misure sono volte a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata e a migliorare la capacità degli Stati membri di congelare e confiscare proventi illeciti su scala europea.
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri avranno 30 mesi per recepire le disposizioni nel diritto nazionale.
Cosa stabilisce la nuova Direttiva UE
La direttiva mira a colmare le lacune esistenti e a intensificare le misure contro i flussi finanziari illegali, cruciale per garantire la sicurezza interna dell’UE.
La nuova direttiva impone, riguardo ai beni derivanti da attività criminali, norme minime in tema di:
- reperimento;
- identificazione;
- congelamento;
- confisca;
- gestione efficiente.
Il fine è quello di consentire agli Stati membri di disporre di strumenti adeguati per debellare le reti finanziarie delle organizzazioni criminali e impedire il riciclaggio di capitali illeciti attraverso le frontiere europee.
Obiettivi principali della direttiva
Tra gli obiettivi principali della direttiva vi è quello di eliminare i profitti illeciti e potenziare potenziare le autorità locali con strumenti adeguati ai fini dell’applicazione rigorosa delle leggi antiriciclaggio, rafforzando così la sicurezza internazionale.
La direttiva estende il suo ambito anche alle violazioni delle sanzioni internazionali, garantendo che gli Stati membri possano intervenire efficacemente contro le trasgressioni e prevenire l’abuso dei sistemi finanziari europei.
Misure di congelamento e confisca dei beni
Gli Stati membri devono adottare procedure efficaci per il congelamento immediato e la confisca di beni legati a crimini.
I beni interessati non sono solo quelli direttamente acquisiti tramite attività criminali, ma anche quelli trasferiti a terzi.
Tra le altre misure, la direttiva UE consente la vendita anticipata di beni congelati, prima della confisca definitiva, in presenza di specifiche condizioni, come nel caso di beni deteriorabili.
In questo modo si cerca di per prevenire perdite economiche, ottimizzando anche la gestione delle risorse sequestrate.
Confisca in caso di condanna definitiva
È così previsto che la confisca dei beni è permessa post-condanna definitiva, garantendo che beni acquisiti illecitamente o utilizzati in attività criminali siano permanentemente sottratti ai condannati.
Confisca di beni trasferiti a terzi
Viene inoltre permessa, come detto, la confisca di beni che sono stati trasferiti a terzi consapevoli del loro legame con attività criminali, al fine di prevenire l’elusione delle pene attraverso la cessione di proprietà illecite.
Gestione del patrimonio ingiustificato
Sono inoltre introdotte nuove regole che permettono agli Stati membri di intervenire attivamente nella confisca di patrimoni ingiustificati.
Nel caso in cui il tenore di vita di un individuo supera i suoi mezzi leciti, legati a organizzazioni criminali, questi beni possono essere confiscati, colpendo direttamente le risorse economiche delle reti criminali.
Ruolo degli Uffici per il recupero e la gestione dei beni
La direttiva UE, a seguire, rafforza significativamente gli Uffici per il recupero e la gestione dei beni, dotandoli di maggiore autorità e risorse per le indagini transfrontaliere.
Gli Uffici in esame, inoltre, supportano gli Stati membri e la Procura Europea attraverso una cooperazione transfrontaliera essenziale, facilitando lo scambio di informazioni e il coordinamento delle indagini su scala internazionale.
A sostegno delle indagini per il reperimento dei beni svolte dalle autorità nazionali e dalla Procura europea, gli uffici per il recupero dei beni saranno inoltre incaricati di reperire e identificare denaro legato ad attività illecite. Svolgeranno inoltre compiti di reperimento e confisca dei proventi che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca emanato da un organismo di un altro Stato membro.
Per consentire agli uffici per il recupero dei beni di svolgere i loro compiti, le amministrazioni degli Stati membri dovranno garantire loro l'accesso alle banche dati e ai registri nazionali pertinenti. In alcuni casi l'accesso dovrebbe essere immediato e diretto.Vendita anticipata dei beni congelati